Il superamento delle contraddizioni insite nei primitivi stati di diritto comincia ad attuarsi tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, con l’estensione del diritto di voto a tutti i cittadini che raggiungono la maggiore età. Il suffragio universale viene stabilmente introdotto dapprima a vantaggio dei soli abitanti delle città, quindi per le stesse popolazioni delle campagne. Dal punto di vista dei suoi contenuti lo Stato di diritto diviene pertanto uno Stato sociale, che mira a realizzare un’effettiva eguaglianza di tutti i cittadini, operando se non altro nelle tre direzioni seguenti: primo nel senso di distinguere dal comune diritto dei privati il diritto del lavoro. Secondo, nel senso d’istituire forme generalizzate di previdenza e di assistenza destinate a favore di intere categorie assistibili, senza riguardo alle loro condizioni soggettive: terzo nel senso di individuare il diritto dell’economia pubblica avente per oggetto gli interventi diretti delle pubbliche amministrazioni nel campo economico.

In antitesi alla dottrine liberistiche, si prende in effetti coscienza che lo Stato non può fungere da semplice spettatore dei rapporti economici, dovendo invece attivarsi per assicurare una maggiore giustizia sociale; così si giustifica non solo una vasta attività statale rivolta a controllare e indirizzare le attività degli operatori privati, ma la stessa nazionalizzazione delle imprese e dei servizi considerati di preminente interesse pubblico. Tuttavia questo moltiplicarsi degli interventi statali non può non implicare contraccolpi assai notevoli, sia nelle forme di governo sia nelle complessive forme di Stato.

Tanto gli Stati di tipo nazional-fascista quanto gli Stati socialisti o comunisti si contraddistinguono anzitutto per la soppressione o la deformazione delle libertà individuali: che in alcuni casi (come nel III Reich germanico) non hanno più nessuna garanzia di ordine costituzionale, in altri (come nella Russia sovietica) sono trasformante in situazioni soggettive c.d. funzionali, cioè suscettibili di venir fatte valere nel solo interesse collettivo, interpretato autoritariamente dagli organo di governo del Paese. Ma parallelamente la divisione dei poteri cede necessariamente il passo alla confusione o alla concentrazione di tutte le funzioni statali. Tutti questi Stati si pongono come ordinamenti ed organizzazione di tipo totalitario, miranti a guidare tutte le azioni e le opinioni dei loro cittadini secondo comuni indirizzi.

Meno semplice è invece il problema se negli ordinamenti ridivenuti o rimasti di stampo liberal-democratico la forma dello Stato di diritto sia sopravvissuta od abbia finito qui pure per estinguersi, danno luogo alla forma degli Stati sociali. Chi i presupposti politici dell’azione degli Stati stessi non siano più quelli del secolo scorso, può considerarsi del tutto pacifico. Ma molti studiosi ritengono che assieme ai presupposti, anche le più caratteristiche fra le garanzie insiste nel Rechtsstaat siano state messe irrimediabilmente fuori gioco, perché incompatibili con i nuovi compiti statali. In uno Stato che interviene di continuo nel tessuto dei rapporti economico-sociali, è infatti inevitabile che gli atti legislativi si amministravizzino, risolvendosi in leggi-provvedimento del caso concreto anziché in leggi norma generali ed astratte; mentre l’amministrazione si trasferisce a sua volta dal campo del diritto pubblico tradizionalmente inteso nel campo delle attività imprenditoriali, naturalmente soggette al diritto privato.

Non è facile stabilire fino a che punto simili siano accettabili: anche perché su questo punto si riscontra un nettissimo divario fra quanto appare dalla lettura della Carte costituzionali e quanto si desume da un più realistico esame degli ordinamenti rispettivi. Stando alle Carte costituzionali più recenti, si potrebbe trarne addirittura l’impressione che le strutture dello Stato di diritto abbiano subito un rafforzamento od un perfezionamento. Sicché, se l’indagine potesse arrestarsi a questo punto, se ne dovrebbe desumere che la forma dello Stato italiano non è affatto mutata, salva la parentesi del ventennio fascista: semplicemente, dallo Stato liberale ottocentesco si sarebbe passati ad uno Stato sociale di diritto.

Se tuttavia, si confrontano i modelli delineati dalle Carte costituzionali con le realtà sottostanti, si dimostra che non sono completamente infondate le tesi di quanti considerano concluso il ciclo dello Stato di diritto. In primo, cioè, non è dubbio che i Parlamenti non operino più secondo gli schemi del Rechsstaat, in quanto essi approvano ben poche “grandi leggi”, deliberando piuttosto una massa di misure legislative o di “leggine”. In secondo luogo, questa stessa azione può comportare che i settori realmente riservati agli operatori economici privati si restringano progressivamente e per converso si allarghino le responsabilità imprenditoriali delle pubbliche amministrazioni. In terzo luogo, l’alterazione dei ruoli tradizionali dei pubblici poteri sta ripercotendosi finanche sulla magistratura, che per un verso tende a sostituirsi ad altri organi statali, per l’altro è privata degli indispensabili punti di riferimento.

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