Atipicità della giustizia costituzionale

Rispetto alle altre funzione pubbliche, il controllo di costituzionalità non esprime un aspetto della funzione giurisdizionale, dal momento che tale controllo della giurisdizione ha soltanto la forma, ma non la sostanza: il sindacato di costituzionalità, in forza dei suoi effetti, si avvicina maggiormente alla legislazione piuttosto che alla giurisdizione. La sentenza costituzionale, tuttavia, è distinta dalla legge, data l’assenza di un potere di iniziativa legislativa e per il carattere vincolato della pronuncia. Il controllo di costituzionalità, in sostanza, esula dal quadro delle funzioni tradizionali dello Stato, in quanto richiama in sé elementi diversi, riferibili a funzioni diverse, in cui il rigore formale proprio del procedimento giurisdizionale si fonde con la libertà di scelta caratterizzante l’individuazione di quei principi che vengono affermati mediante tale sindacato.

Si ha quindi una funzione intermedia politica e giurisdizionale, che comporta:

  • una politicizzazione della giurisdizione, mediante la natura politica degli oggetti sottoposti a giudizio e gli effetti politici delle pronunce;
  • una giurisdizionalizzazione della politica dentro le forme del processo.

Organo di giustizia costituzionale (atipico).

L’elemento dell’atipicità non inerisce esclusivamente alle funzioni giurisdizionali. Al contrario anche l’organo di giustizia costituzionale presenta una struttura atipica:

  • esercita poteri equivalenti a quelli del potere legislativo, ma presenta una struttura opposta a quella parlamentare;
  • pur avendo un’investitura politica, risulta non rappresentativo;
  • ha una composizione più ristretta di quella degli organi legislativi, ma presenta una maggiore stabilità;
  • pur essendo espressione del sistema politico, deve essere indipendente.

Occorre comunque chiedersi quale sia il fondamento della legittimazione di un potere che, fuori dagli schemi della rappresentanza politica, dispone del potere di bloccare l’azione degli organi mediante i quali si esprime la volontà della maggioranza:

  • il fondamento formale non può che essere la Costituzione, espressione del potere costituente sottratto dalla disponibilità delle parti politiche;
  • il fondamento sostanziale può essere ritrovato nella storia giuridica di un determinato paese e negli elementi legati all’accumulazione giurisprudenziale, all’autorevolezza dei precedenti e alla trasparenza degli argomenti addotti a sostegno delle pronunce: l’opinione pubblica, se accetta una norma costituzionale come regola fondamentale, non può non sostenere in questo modo anche l’azione dell’organo che tale norma è chiamato a rendere viva, almeno fino a quando tale azione sia in sintonia con l’idea di Costituzione che la collettività avverte come necessaria per la stabilità istituzionale e la convivenza pacifica.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento