L’articolo 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, intitolato “l’efficacia della legge nel tempo”. Tale disposizione nega che l’abrogazione abbia efficacia retroattiva. Tuttavia se si considerano che le disposizioni sulla legge in generale, hanno lo stesso grado gerarchico della legge ordinaria, nulla vieta ad una legge successiva di derogare al divieto di cui al citato articolo 11. Tale norma, ha pertanto un valore non cogente ma soltanto direttivo, nei confronti delle leggi successive, si risolve si nell’obbligo di interpretare come prive di efficacia retroattiva le disposizioni della legge che non dichiarino espressamente di voler produrre effetti anche per il passato.

Un limite assoluto alla possibile efficacia retroattiva della legge riguarda invece le leggi penali, in quanto l’articolo 25 della costituzione “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che si entrata in vigore prima del fatto commesso”, principio del favor rei.

Si ha sospensione quando una norma successiva sospenda per un periodo di tempo determinato l’efficacia di una o più norme anteriori, per cui gli elementi caratterizzanti sono la temporaneità e la provvisorietà;

si ha deroga quando una norma successiva stabilisca che la disciplina generale stabilita da una precedente norma, non si applichi in via definitiva a determinate fattispecie, per cui si può dire che l’elemento caratterizzante della deroga sia la sua definitività.

Il principio generale secondo cui si ha invalidità-illegittimità nel caso di contrasto tra norme di diverso grado ed abrogazione nel caso di contrasto tra norme di pari grado, subisce due eccezioni delle quali occorre tener conto:

  • Prima eccezione rappresentata dal caso di una legge costituzionale, in regime di costituzione rigida, o di una legge ordinaria in regime di costituzione flessibile, approvate in contrasto con le norme sul rispettivo procedimento di formazione contenute in costituzione. Anche se il contrasto si verificherà in ambedue i casi, tra fonti di pari grado non si può parlare di abrogazione tacita. Ne deriva da un lato l’impossibilità di parlare di deroga tacita, data l’inesistenza di un atto idoneo a produrre tale deroga.

Seconda eccezione, perché escludere che una successiva norma di grado superiore possa essa stessa risolvere il suo contrasto con norme anteriori di grado inferiore, dichiarando l’abrogazione di queste ultime? Da un punto di vista astratto non vi è alcuna ragione logica che giustificano tale esclusione. La questione invece è più complessa qualora non vi si abrogazione espressa, ma tacita.

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