L’art. 2349 co. 2 dispone che l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

A differenza dell’art. 2346 co. 6, qui la norma indica espressamente l’organo competente all’emissione (assemblea in sede straordinaria), mentre tace sulla necessità di una preventiva previsione statutaria. Sembrerebbe, quindi, che la stessa delibera assembleare ( in tal caso ) sia tenuta a disporre anche in relazione alle norme particolari , che si dovrebbero quindi confrontare con quelle previste nello statuto ex art. 2346 co. 6.

Oltre a questo, mentre il co. 1, nel prevedere l’emissione di azioni a favore dei prestatori di lavoro, indica espressamente l’occasione (assegnazione di utili ai prestatori stessi), il co. 2 tace sul punto. Sembra quindi possibile un’emissione senza quell’apporto patrimoniale che, secondo quanto indicato nell’art. 2346 co. 6, costituirebbe il presupposto per l’emissione di tali strumenti.

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