L’art. 2462 co. 2, affrontando il problema della responsabilità dell’unico socio, lo risolve in termini analoghi a quelli adottati per la s.p.a. Esso, infatti, dispone che in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente:

  • quando i conferimenti non siano stati effettuati in base all’art. 2464:
    • (riferimento a) co. 4: in caso di costituzione per atto unilaterale, per i conferimenti in danaro deve essere versato il loro intero ammontare.
    • (riferimento a) co. 7: se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.
    • fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470.

(riferimento a) co. 4: quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome (o della denominazione), della data e del luogo di nascita (o di costituzione), del domicilio (o della sede) e della cittadinanza dell’unico socio.

In forza di quanto dispone l’art. 2331 co. 2, il socio unico fondatore risponde illimitatamente e solidalmente per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione nel registro delle imprese.

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