Le differenza fra società ed associazioni risiedono nella natura dell’attività esercitatile e nello scopo-fine perseguibile. Infatti:

diversamente che per le associazioni, l’attività delle società è un’attività produttiva condotta con metodo lucrativo o quanto meno economico;

lo scopo-fine della società è uno scopo economico (lucrativo, consortile, mutualistico), e i benefici sono destinati ai propri membri e non a terzi. Mentre le associazioni sono enti con scopo ideale o altruistico.

Ne consegue che un gruppo associativo è da qualificare come associazione e non come società quando svolge attività produttiva con metodo economico, cioè quando produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico, oppure quando l’attività produttiva è condotta con metodo economico ma gli utili conseguiti sono istituzionalmente destinati a scopi di beneficenza o altruistici.

In conclusione, la linea di confine fra società ed associazioni risiede nell’autodestinazione ai membri del gruppo per le società, o nell’eterodestinazione dei risultati economici dell’attività nelle associazioni.

Nelle associazioni è incompatibile lo scopo lucrativo in senso soggettivo, non lo svolgimento di attività di impresa né la realizzazione di utili, lucro oggettivo, attraverso tale attività.

Oggi, è forte la tendenza dei gruppi associativi con scopo ideale a servirsi del più comodo ed agibile strumento della società per azioni, ricorrendo all’espediente di dichiarare nell’atto costitutivo un’attività economica ed uno scopo lucrativo che poi in fatto non vengono perseguiti. Queste forme di utilizzazione anomala dell’istituto societario non possono essere considerate legittime se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

Una parte della dottrina sostiene che le società di capitali sarebbero diventare delle strutture organizzative casualmente neutre e quindi legittimamente utilizzabili dall’ autonomia privata per la realizzazione di un qualsiasi scopo lecito: lucrativo, economico ed ideale. Ma tale tesi non è condivisibile.

Infatti, il sistema del codice civile non offre dati che consentono di affermare la derogabilità statutaria dello scopo di lucro o economico, per le società di capitali.

Non decisiva è la circostanza che l’art. 2332 non elenca fra le cause di nullità della società per azioni la mancanza dello scopo di lucro. Inoltre, l’espresso riconoscimento legislativo delle società consortile se dimostra che le società di capitali possono essere utilizzate anche per uno scopo economico non lucrativo, non dimostra che si possono usare tale società per scopi non economici, ideali.

Nella legislazione speciale si rinvengono numerosi casi di società istituzionalmente senza scopo di lucro oggettivo e/o soggettivo.

In passato infatti vi erano molte spa, a partecipazione pubblica, che per legge dovevano perseguire scopi esclusivamente pubblici e incompatibili con la causa lucrativa o economica. Anche se oggi tale fenomeno si è ridimensionato nella legislazione speciale non mancano casi di società per azioni che per legge non devono perseguire o possono non perseguire uno scopo di lucro. Esempi ne sono le spa per la gestione dei fondi mutualistici per la promozione o lo sviluppo della cooperazione, spa per la gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari.

È indubbio se fra le società di diritto speciale senza scopo di lucro possono ricomprendervi anche le società sportive professionistiche regolate dalla legge n. 91 del 23/03/1981. Tale legge imponeva e impone ai gruppi associativi che operano nel settore dello sport professionistico di adottare la forma della spa o della srl.

Al fine di incentivare la raccolta di capitale di rischio fra il pubblico è stata abrogata la norma che vietava la distribuzione di utili fra i soci, anche se l’attuale disciplina si limita a stabilire che l’atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnica-sportiva, art. 10, 3° comma.

Una vistosa deroga al principio di lucratività delle società è prevista dalla nuova disciplina sull’impresa sociale, emanata in attuazione della legge delega n.118/2005.

Si definiscono imprese sociali, tutte le organizzazioni private che esercitano senza scopo di lucro e in via stabile e principale attività di impresa al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale. Tali sono i beni o servizi che ricadono in alcuni settori tassativamente fissati dalla legge: assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, anche extra-scolastica, tutela dell’ambiente e turismo sociale, ricerca e cultura, ecc.

Le finalità di interesse generale realizzate dalle imprese sociali vengono favorite dal legislatore da due privilegi sul piano civilistico:

quello di potersi organizzare non solo in forma di associazione, bensì di poter usufruire di qualsiasi forma di organizzazione privata. Può essere usato qualsiasi tipo societario, ma se viene usato il tipo societario è fatto divieto di distribuire utili;

quello di limitare a certe condizioni la responsabilità patrimoniale dei soci anche quando il tipo societario prescelto prevederebbe la responsabilità personale ed illimitata di costoro per i debiti sociali, come nella snc.

Le imprese sociali sono soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro, che può revocare la qualifica di impresa sociale se vengono meno le condizioni per il riconoscimento o se vi sono violazioni della relativa disciplina. Ne consegue la cancellazione dell’impresa dal registro e l’obbligo di devolvere il patrimonio ad enti non lucrativi determinati nello statuto.

Il che rende manifesto il carattere eccezionale della disciplina dell’impresa sociale.

Comunque, resta vero che non sono poche le società di diritto sociale senza scopo di lucro, ma esse non avvalorano l’idea del tramonto dello scopo lucrativo. Le relative previsioni legislative devono essere considerate come norme eccezionali ed in quanto tali da esse non è consentito desumere che sia legittima la costituzione di società di capitali dichiaratamente senza scopo di lucro, al di fuori dei casi previsti per legge.

In conclusione : le società, perciò, sono e restano strutture associative fruibili solo per il perseguimento di uno scopo di lucro o quanto meno economico, ma non per il perseguimento di scopi ideali.

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