Per i due tipi distinti di società, il Codice del 1942 ha prescritto un minimo di capitale sociale che attualmente è fissato in 120 mila euro per le società per azioni e in 10 mila euro per le società a responsabilità limitata. In ambedue le società delle obbligazioni sociali risponde unicamente la società con suo patrimonio: i soci sono tenuti al conferimento e tale obbligazioni sussiste di fronte alla società, che è un soggetto giuridico a sé, e non anche nei confronti dei terzi.

La disciplina della società per azioni suppone il normale cambiamento dei soci e conseguentemente la possibilità di uno scarso interesse da parte loro alla gestione sociale. Al contrario, le società a responsabilità limitata suppongono la normale permanenza dei soci, e quindi la loro partecipazione alla vita sociale.

Le società per azioni possono anche emettere obbligazioni e vari strumenti finanziari suscettibili di circolazione, cose queste non consentite alle società a responsabilità limitata.

Società in accomandita per azioni

La società in accomandita per azioni, come la società in accomandita semplice, riposa sulla distinzione tra soci accomandati e soci accomandatari, tuttavia il fatto che sia una persona giuridica comporta che le quote di partecipazione dei soci siano rappresentate da azioni.

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