I soci non amministratori

Quando l’amministrazione della società è riservata soltanto ad alcuni soci, il legislatore riconosce ai soci esclusi dall’amministrazione ampi poteri di informazione e di controllo, art. 2261.

Ogni socio non amministratore ha:

il diritto di avere dagli amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali;

il diritto di consultare i documenti relativi all’amministrazione;

il diritto di ottenere il rendiconto degli affari sociali quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti, ovvero, se la società dura più di un anno, al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

È questione controversa se i soci non amministratori possono impartire direttive vincolanti ai soci amministratori in merito alla condotta degli affari sociali.

Secondo l’art. 2257, 2° comma, i soci non amministratori non possono opporsi alle iniziative dei soci amministratori, quindi essi non potranno nemmeno impartire direttive vincolanti, tranne nel caso vi sia un unico socio amministratore nominato con atto separato (e quindi revocabile senza giusta causa).

Il problema dell’amministratore estraneo

Per la sas non è possibile che amministratore della società sia un terzo non socio, art. 2318, 2° comma.

La figura dell’amministratore estraneo si ammette per la snc, con eccezione per la società fra avvocati. Infatti, nella snc tutti i soci (amministratori e non) sono sempre e comunque illimitatamente e personalmente responsabili nei confronti dei creditori sociali, quindi la posizione dei terzi creditori della società non è compromessa dalla clausola statutaria che riservi l’amministrazione ad un terzo estraneo.

Il terzo amministratore gestisce pur sempre l’impresa sociale nell’interesse esclusivo dei soci, quindi è revocabile anche se designato nell’atto costitutivo ed è tenuto a rispettare le direttive che provengono dai soci.

La posizione del terzo amministratore può essere assimilata a quella di un mandatario generale o di un institore, sia pure con poteri estesi al compimento di tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.

Quindi, la nomina di un amministratore terzo non priva i soci del potere di direzione, che può e deve ritenersi legittimo in quanto non altera il principio della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

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