Allo scopo di rendere pubblica la situazione appena descritta, l’art. 2497 bis istituisce presso il registro delle imprese una sezione apposita, nella quale sono indicati i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e le società che vi sono soggette (co. 2). Queste ultime, oltre ad iscriversi presso la sezione predetta, devono indicare questo loro stato negli atti e nella corrispondenza (co. 1). Gli amministratori che omettano queste forme di pubblicità sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi (co. 3).

La società deve esporre in apposite sezioni della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società (o ente) che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento (co. 4). Gli amministratori, inoltre, nella relazione sulla gestione, devono indicare i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività in questione e con le altre società che vi sono soggette (sorelle), nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati (co. 5).

Le decisioni che siano influenzate dall’attività di direzione e coordinamento devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione (art. 2497 ter).

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