L’attività bancaria come attività di impresa

Lo statuto dell’impresa bancaria è oggi fissato, al termine di una lunga evoluzione influenzata anche dalla normativa europea, dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs 385 del 1993 e successive modificazioni, La principale novità portata dalla normativa suddetta rispetto alla precedente è la considerazione del carattere di impresa dell’attività bancaria Nella normativa precedente infatti la banca era considerata come svolgente pubblico servizio e quindi come strumento dell’azione della pubblica amministrazione. Ne derivava che la nozione di impresa bancaria non nasceva dalla funzione che essa realizzava ma da un rapporto tra stato e impresa che si realizzava con un atto formale, quello dell’iscrizione della banca nell’apposito albo previsto dalla legge che era il presupposto fondamentale perché l’impresa bancaria divenisse strumento dell’azione pubblica dello stato. Tale posizione è da considerarsi superata con la esplicita formulazione dell’art. 10 del Testo Unico per cui l’attività bancaria ha carattere di impresa.

Requisiti dell’impresa bancaria

I requisiti richiesti dal Testo Unico perché la banca ottenga la autorizzazione della Banca d’Italia riguardano in primo luogo la struttura organizzativa dell’impresa e in secondo luogo l’aspetto soggettivo dei titolari delle partecipazioni qualificate e dei componenti degli organi della banca stessa. Sotto il secondo aspetto a queste persone devono riconoscersi i requisiti di onorabilità e la verifica di tali requisiti deve essere tale da far considerare garantita la sana e prudente gestione dell’impresa. Sotto il primo aspetto l’attività bancaria è riservata alle società per azioni e alle società cooperative per azioni.

Altro carattere della nuova normativa è quello di porre una autorizzzazione unica all’esercizio dell’attività bancaria permettendo alla banca di raccogliere il risparmio senza limiti di importo e di durata e di svolgere le operazioni di credito un tempo consentite solo agli istituti di credito speciale. Quanto sopra allo scopo di uniformare la banca italiana a l modello di banca universale presente negli altri paesi europei al fine di consentire una armonizzazione delle normative nazionali idoneo a permettere il riconoscimento reciproco tra le varie banche europee. Pertanto, sulla base delle normative comunitarie, si è affermato il principio per cui la banca è sottoposta alla vigilanza dello stato membro di origine che è sufficiente per permetterle di operare in tutta la comunità.

Controlli e vigilanza

Secondo il testo unico le autorità creditizie preposte al controllo sul sistema bancario sono il CICR (comitato interministeriale per il credito e il risparmio presieduto dal Ministro delle finanze), il Ministro delle finanze e la Banca d’Italia. Il loro compito principale è quello di vigilare sulle banche e sugli intermediari finanziari con riguardo alla sana e prudente gestione, alla competitività del sistema finanziario e alla osservanza delle norme stabilite in materia creditizia. L’attività di vigilanza può essere informativa, regolamentare e ispettiva. La vigilanza informativa consiste nel potere della Banca d’Italia di ricevere notizie e segnalazioni dalle banche e da altre organizzazioni come la centrale dei rischi.

La vigilanza regolamentare consiste nel potere della banca d’Italia di dettare disposizioni generali riguardanti l’organizzazione delle banche e di emanare provvedimenti specifici nei confronti di singole banche. La vigilanza ispettiva consiste nel potere della Banca d’Italia di effettuare ispezioni e di richiedere l’esibizione di documenti ritenuti necessari. La Banca d’Italia può esercitare tali poteri di controllo sia circa l’organizzazione delle banche che con riferimento ai soggettivi che vi partecipano.

Sotto il primo aspetto la Banca d’Italia deve verificare che gli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione e tale accertamento condiziona l’iscrizione della banca nel registro delle imprese, deve autorizzare le fusioni e scissioni delle banche, le cessioni di rami di azienda e le operazioni di maggiore rilevanza. Sotto il secondo aspetto la banca di Italia deve autorizzare l’acquisto di partecipazioni che comportano il controllo della banca o una influenza notevole sotto l’aspetto del diritto di voto sulla base dell’accertamento delle qualità del potenziale acquirente onde garantire una sana e prudente gestione della banca stessa. Il sistema della vigilanza bancaria inoltre prevede una serie di interventi in ipotesi di crisi.

Lo statuto particolare dell’impresa assicurativa

Anche l’esercizio dell’attività assicurativa ha subito una lunga evoluzione, influenzata dalle normative europee, per cui gran parte delle leggi speciali emanate in materia sono confluite nel codice delle assicurazioni private di cui al D. Lgs n. 209 del 2005. L’esercizio di questa attività è riservato alle società per azioni, alle società cooperative, alle società di mutua assicurazione per azioni ed alle società europee ed è subordinato al fatto che il loro oggetto sia esclusivamente l’attività assicurativa. L’esercizio della attività assicurativa de ve essere autorizzato dall’ISVAP (istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) e tale autorizzazione è richiesta per l’iscrizione nel registro delle imprese.

Per quanto riguarda le imprese europee la normativa è analoga a quella del controllo da parte dello stato di origine che abbiamo visto operante per le banche. L’attività di assicurazione è vincolata a precise regole.

a) l’impresa deve svolgere una attività corrispondente a quella per la quale è stata richiesta l’autorizzazione

b) è vietato l’esercizio congiunto delle assicurazioni sulla vita e delle assicurazioni contro i danni

c) l’impresa deve disporre di un margine di solvibilità per l’intera attività esercitata sia in Italia che all’estero. Particolari norme sono dettate anche per la tenuta della contabilità e per la formazione del bilancio. La vigilanza sulle imprese di assicurazioni è svolta dall’Isvap. Anche per le imprese assicurative è prevista una serie di interventi in caso di irregolarità o crisi.

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