Il codice elenca alcune categorie di atti che tipicamente considera sleali: altre figure sono state costruite sulla base dell’ esperienza. Deve trattarsi di atti di concorrenza sleale effettiva, anche potenzialmente e non solo attuale.

A) La prima categoria concerne gli atti di CONFUSIONE, che hanno come risultato di ostacolare la differenziazione fra i concorrenti, così inquinando la competizione. Confusione si avrà non solo a ragione di atti, ma anche di sequenze di atti, e anche quando i prodotti singolarmente considerati non siano di per sè confondibili. La confusione può essere provocata anche in campagne pubblicitarie e in comunicazioni. Posizione a sè occupa infine la IMITAZIONE SERVILE, ex art. 2598, vietata anch’ essa solo quando rappresenti realmente mezzo idoneo a creare confusione.

B) La seconda categoria comprende gli atti di DENIGRAZIONE del prodotto o dell’ attività altrui, o di APPROPRIAZIONE DI PREGI dei prodotti o dell’ impresa del concorrente, in un confronto abusivo la cui scorrettezza si manifesta elementare.

C) Una terza categoria, ex art. 2598.3, è quella che comprende lo STORNO di clienti attuato con mezzi diretti (ad es, il loro sviamento mediante inviati ad hoc che precludono, circuendo, la scelta consapevole del prodotto o del servizio).

D) L’ ultima categoria è quella degli atti compiuti da chi “si vale direttamente o no di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’ altrui azienda”. Qui si è voluto adottare una CLAUSOLA GENERALE per lasciare spazio alla necessaria applicazione della disciplina tutte quelle volte in cui la maliziosa fantasia degli operatori lo esiga. Tradizionalmente viene considerato atto di concorrenza sleale ai sensi dell’ art. 2598.1, n.3, il DUMPING, ossia la vendita sotto costo attuata con sistematicità e non solo a fini di promozione del prodotto al momento del suo lancio sul mercato. Per la disciplina antitrust, la vendita sottocosto è punita solo se compiuta da impresa in posizione dominante, e dove anzi la vendita sottocosto del newcomer è considerato strumento non illegittimo per conquistare quota di mercato sottraendola all’ incumbent.

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