Alle società di persone, il legislatore ha negato la personalità giuridica, ma ha soddisfatto le esigenze di tutela dei creditori sociali e di incentivazione dei soci con specifiche disposizioni che rendono il patrimonio delle società autonomo rispetto a quello dei soci.

Infatti, nelle società di persone:

i creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della società per soddisfarsi. Finché dura la società, possono far valere i loro crediti solo sugli utili spettanti al loro socio debitore e compiere atti conservativi sulla quota che spetta al socio in sede di liquidazione della società, art. 2270;

i creditori della società non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili. Prima è necessario che tentino di soddisfarsi sul patrimonio sociale e solo dopo aver infruttuosamente escusso (beneficio di escussione) il patrimonio sociale potranno agire nei confronti dei soci.

Poiché alle società di persone non è stata riconosciuta la personalità giuridica si sostiene che nelle stesse i beni sociali devono essere considerati beni in comproprietà, sia pure speciale e modificata, dei soci.

Inoltre si ritiene che, le obbligazioni sociali devono essere qualificate come obbligazioni proprie dei soci e che la responsabilità personale ed illimitata degli stessi si atteggia come responsabilità per debito proprio.

Infine, i soci sono dei coimprenditori in quanto ad essi è direttamente imputabile l’attività di impresa, e quindi sono esposti al fallimento personale in caso di fallimento della società, art. 147 legge fall.

Sul piano sostanziale è così, dato che tutte le società e non solo quelle di persone si risolvono sostanzialmente nelle persone dei soci.

Sul piano giuridico-formale numerosi dati legislativi testimoniano che un fenomeno di unificazione soggettiva è presente anche nelle società di persone.

Infatti, l’art. 2266 stabilisce che la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. Quindi, è la società che diventa titolare dei diritti e delle obbligazioni relative, al pari di qualsiasi altro soggetto di diritto.

A rafforzare questa tesi vi è l’art. 2659 che stabilisce che la trascrizione degli acquisti immobiliari è effettuata, anche per le società di persone, al nome della società. Lo stesso vale per l’iscrizione di ipoteca.

Quindi:

anche nelle società di persone i beni sociali non sono beni in comproprietà speciale fra i soci, ma in proprietà della società;

le obbligazioni sociali non sono obbligazioni personali dei soci ma obbligazioni della società, cui si aggiunge a titolo di garanzia la responsabilità di tutti o di alcuni di essi;

la responsabilità personale dei soci non è qualificabile come responsabilità per debito proprio;

imprenditore è la società non il gruppo di soci, coimprenditori, anche se il fallimento della società determina automaticamente il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.

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