Dovendo tutte le azioni avere uno stesso valore, l’azione in sé costituisce evidentemente un bene indivisibile. Se perciò un’azione viene acquistata in comunione, l’art. 2347 dispone in modo che questa situazione non rechi danno alla società:

  • per esercitare i diritti sociali è necessaria la nomina di un apposito rappresentante comune.
  • ogni titolare ha di fronte alla società la cosiddetta rappresentanza passiva (o recettiva) degli altri, così che la società non è obbligata a fare le comunicazione e le dichiarazione prescrittive a ciascuno dei titolari, ma basta che le faccia ad uno solo perché siano efficaci per tutti.
  • la società non è tenuta a dividere la sua pretesa per i versamenti ancora dovuti fra i vari contitolari, ma può perseguire per l’intero ciascuno di essi, i quali rispondono solidalmente.

Il cambiamento del valore nominale delle azioni è possibile, ma comporta una modifica dell’atto costitutivo. Vi si può fare ricorso in varie occasioni (es. riduzione del valore nominale delle azioni correlata ad una riduzione di capitale), ma occorre sottolineare che, se la società ha optato per l’emissione di azioni prive dell’indicazione del valore nominale, l’operazione è più semplice: la riduzione, infatti, consegue automaticamente alla delibera di riduzione del capitale.

Talora, ferma restando l’entità del capitale, si cambia il valore nominale per adeguare il taglio ad una più agevole valutazione sul mercato. In questo caso si può ricorrere:

  • al raggruppamento di azioni, quando si voglia elevare il valore nominale.
  • al frazionamento di azioni, quando si voglia diminuire il valore nominale.

Anche queste operazioni, comunque, possono essere più semplici se le azioni sono prive dell’indicazione del valore nominale.

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