Lo statuto giuridico dell’imprenditore non è fissato dalla legge in modo unitario per ogni categoria d’impresa. Quindi accanto a uno statuto generale applicabile all’imprenditore come tale vi sono statuti speciali applicabili a singole categorie di imprenditori in funzione dell’oggetto dell’attività esercitata. Norme comuni a tutti gli imprenditori (le uniche sicure per Ferri) sono: direzione e gerarchia dell’impresa (2086), tutela condizioni di lavoro (2087), responsabilità dell’imprenditore verso lo Stato (2088). L’art 2195 individua poi le imprese soggette a registrazione: esse sono tutte le imprese che erano soggette alla legge commerciale anche se economicamente diverse e lo stesso art autorizza a chiamarle ancora imprese commerciali. Nella visione originaria del codice alle imprese commerciali dovevano contrapporsi quelle agricole: ma ora anche queste ultime sono soggette a registrazione in una sezione speciale del registro delle imprese; oltre a ciò cm già detto il nuovo 2135 qualifica praticamente come impresa agricola un’impresa operante nel campo dell’agricoltura. Per Ferri allora il 2136 è da ritenersi tacitamente abrogato, Appare ormai superata la tradizionale contrapposizione tra attività agricola e attività commerciale. però anche che nel sistema originario alcune imprese agricole erano soggette a pubblicità legale, che è quella propria delle società commerciali.

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