Possono essere eseguiti atti di disposizione aventi ad oggetto uno o più beni aziendali: e in tal caso nessuna disciplina attinente al trasferimento dell’ azienda può essere richiamata. L’ azienda, però, può essere trasferita anche solo in parte, e qui si usa parlare di “cessione di ramo d’ azienda”. Il problema che si pone è se i beni trasferiti nel caso concreto, il cd. ramo, possano o meno essere considerati azienda.

La soluzione va cercata accertando se l’ insieme dei beni trasferiti sia funzionale o meno all’ esercizio di un’ attività d’ impresa e se rappresenti un’ articolazione funzionalmente autonoma all’ interno del più ampio compendio di cui è parte.

Non dovrebbe invece essere riconosciuto trasferimento di azienda operante in attività specializzata nel trasferimento dei soli beni materiali utilizzabili per quell’ attività e non del contratto o del brevetto industriale che materialmente la consentono, la cessione di quel contratto o di quel brevetto fornendo invece la premessa per aggregare i beni trasferiti.

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