L’ ordinamento giuridico ita non conosce un corpo di norme che possa essere definito, con rigore di confini e di contenuto, diritto commerciale. Il momento storico al quale tuttavia è dato riconnettere l’ inizio dello sviluppo delle attuali discipline giuridicocommercialistiche è di solito collegato all’ affermarsi dell’ economia e della cultura borghesi e cittadine proprie del periodo che vide fiorire, nel tardo medioevo italiano, la vita e la civiltà comunale. Protagonista fu il mercante, che ebbe la capacità e la forza di rompere la frammentarietà e l’ immobilismo dell’ economia feudale sollecitando scambi e baratti fra prodotti acquistati in luoghi diversi.

A questi venne sostituendosi il mercante che organizzava la stessa produzione e assieme all’ organizzazione di tale nuovo processo produttivo vennero affinandosi rappresentanze negoziali a contenuto squisitamente creditizio. I mercanti nel loro insieme costituivano un ceto, formalmente una categoria, le corporazioni mercantili. Man mano che i negozi commerciali si particolareggiavano e si moltiplicavano, vennero costruendosi discipline, idonee a regolare gli atti dei mercanti ( dir. dei mercanti). La diffusione dell’ economia mercantile ha provocato l’ ampliamento della categoria. Si è riconosciuta così l’ acquisizione della qualifica di mercante quoad actum. E le leggi statali intese a proteggere e disciplinare il commercio si sono affiancate e vieppiù sostituite alle consuetudini e alle normazioni corporative.

Ciò ha implicato delle conseguenze: anzitutto l’ adozione di un SISTEMA OGGETTIVO, nel quale l’ acquisto della qualità di commerciante risulta fondato sul compimento per professione abituale di atti di commercio anzichè su requisiti soggettivi, i.e. l’ appartenenza ad una corporazione; in secondo luogo la fusione dello speciale ordinamento commerciale nel diritto comune, e tuttavia l’ individuazione, nel corpo di dir comune, di discipline che si applicano solo agli atti di commercio, da chiunque compiuti. L’ adozione di un sistema oggettivo si completa poi soprattutto per l’ affermazione della libertà d’ iniziativa economica. L’ evoluzione successiva non ha modificato l’ impostazione: ha solo preso atto degli effetti della c.d. seconda rivoluzione industriale sulla produzione e sul commercio. Nel codice di commercio del 1882 l’ impresa ancora non rileva tout court, ma alcune categorie d’ imprese sono considerate atti di commercio; nel codice del 1942 l’ atto di commercio scompare e si adotta una regolazione del fenomeno commerciale riferita all’ es di un’ attività economica organizzata obiettivamente considerata, i.e., all’ es di un’ attività esercitata in forma d’ impresa

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