L’art. 2358 pone due limiti alle società:

  • non possono accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie (co. 1). In questo modo, infatti, si eluderebbe la norma sul versamento dei decimi prescritti, consentendo alla società un comodo espediente per gonfiare il capitale sociale unicamente a mezzo delle proprie risorse.
  • non possono, neppure per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, accettare azioni proprie in garanzia (co. 2). Tale divieto ha lo stesso fondamento di quello relativo all’acquisto delle azioni proprie, ma trova una disciplina addirittura più severa, sia perché esso ha carattere assoluto, sia perché la sua violazione non è sanabile.

La violazione di questi divieti importa la nullità del contratto e delle eventuali delibere che queste operazioni contemplino. Tali divieti, tuttavia, subiscono un’eccezione (co. 3), dal momento che non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l’acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. Le somme impiegate e le garanzie prestate, comunque, devono essere contenute nei limiti degli utili distribuiti regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. L’obiettivo di quest’ultima disposizione è evidentemente quello di favorire l’azionariato dei dipendenti, tenendo conto dell’intero gruppo.

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