Occorre ora affrontare l’ipotesi in cui attraverso la deliberazione si disponga di diritti dei terzi o dei soci. In caso di diritti di terzi o di diritti di soci in quanto terzi è ovvia l’impossibilità della società di disporre di tali diritti e quindi in questo caso più che di invalidità della deliberazione occorre parlare di inefficacia in quanto la società non può disporre di diritti altrui senza il loro consenso. Per quanto riguarda invece i diritti dei soci occorre stabilire se il socio deve proporre domanda giudiziale e in caso affermativo se essa è soggetta alla disciplina generale o a quella aggravata.

Occorre a tale proposito distinguere tra i diversi diritti che possono spettare ai soci in quanto tali :

a) diritti del socio indisponibili sia da parte della società che da parte dei soci – In questo caso la deliberazione, anche se si forma con la partecipazione di tutti i soci, è nulla in quanto contrasta con una norma imperativa di legge e in questo caso la causa dell’invalidità sta nell’illiceità dell’oggetto

b) diritti indisponibili da parte della società ma non da parte del socio- In questo caso la società non può disporre di tali diritti ma se i soci hanno votato nella deliberazione che riguarda disposizione dei loro diritti tale voto favorevole significa consenso alla disposizione del diritto stesso. Per quanto riguarda i soci assenti o dissenzienti non hanno bisogno di proporre domanda giudiziale in quanto questo atto è inefficace nei loro confronti. Del resto la legge stabilisce ad. Es. che i diritti relativi alla distribuzione degli utili possono essere modificati, salvo diversa disposizione dello statuto, solo con il consenso di tutti i soci

c) diritti del socio disponibili da parte della società Tali diritti possono essere sottratti con deliberazione della società e quindi essa può essere impugnata solo se assunta non in conformità della legge, dello statuto o dell’atto costitutivo, e quindi quando vi sono vizi nel processo di formazione.

Le assemblee speciali

Accanto all’assemblea dei soci la società per azioni prevede (nell’ipotesi in cui vi siano diverse categorie di azioni che attribuiscono diritti diversi o strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi) assemblee speciali cui partecipano esclusivamente i soci che sono portatori della categoria di azioni interessata o i titolari di tali strumenti finanziari.

Tali assemblee speciali sono richieste solo nell’ipotesi in cui le deliberazioni dell’assemblea generale pregiudichino i diritti di una determinata categoria di azioni o di strumenti finanziari partecipativi e quindi in tal caso la legge richiede come presupposto della validità della deliberazione dell’assemblea generale, l’approvazione della deliberazione stessa (con la maggioranza richiesta per l’assemblea straordinaria) da parte dell’assemblea speciale degli azionisti o dei titolari degli strumenti finanziari della categoria interessata. La deliberazione dell’assemblea speciale non ha quindi una sua autonomia in quanto presuppone una deliberazione dell’assemblea generale cui è appunto collegata.

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