La larga autonomia contrattuale conferita alla s.r.l. ha trovato la sua massima espressione nella organizzazione corporativa: con la riforma, infatti, la presenza degli organi dell’assemblea e del consiglio di amministrazione viene richiesta soltanto in determinati frangenti, mentre il grosso dell’attività di organizzazione e di gestione può essere demandato a decisioni assunte in forme molto più agili.

La Sezione IV del Capitolo VII dedicato alla s.r.l., a testimonianza di quanto detto, invece fare riferimento all’assemblea, si intitola delle decisioni dei soci. L’art. 2479, in particolare, dispone che i soci decidono (co. 1):

  • sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo.
  • sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, sottopongano alla loro approvazione.

In questo caso, quindi, essendo totalmente assente quella rigidità di compiti e di funzioni che caratterizza i rapporti tra assemblea e consiglio di amministrazione nelle s.p.a., l’atto costitutivo risulta libero di spaziare, nell’attribuire poteri decisori ai soci, tra un minimo ed un massimo che potrà abbracciare le materie più varie.

La formulazione della norma nella parte in cui dispone sugli argomenti che […] sottopongano alla loro approvazione risulta essere piuttosto problematica: gli argomenti di discussione, infatti, a differenza degli atti, non possono essere oggetto di approvazione. Tale articolo, comunque, sembra voler suggerire che il precetto in essa contenuto sia indisponibile, ossia che l’autonomia contrattuale dei soci non possa spingersi sino a rendere inapplicabile questa parte della norma. Ne segue un singolare contrasto tra:

  • l’ampia autonomia concessa in sede di redazione dell’atto costitutivo nel determinare la competenza decisoria dei soci.
  • la prescrizione per cui appare che i soci possano sempre essere chiamati ad approvare ogni genere di argomenti.

L’art. 2479 co. 2 fissa comunque un minimo di competenza inderogabile dei soci, costituito da:

  • l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili.
  • la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori.
  • la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale (o del revisore).
  • le modificazioni dell’atto costitutivo, con l’eccezione dell’aumento di capitale quando l’atto costitutivo ne demandi la facoltà agli amministratori.
  • compiere operazioni che comportano:
    • una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo.
    • una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Interpretando tale disposizione alla luce dell’art. 2473 (dove si parla di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468 co. 4), si comprende come la modificazione della clausola dell’atto costitutivo che attribuisca particolari diritti a singoli soci sia possibile soltanto con il consenso di tutti (art. 2468 co. 4). Al contrario, le operazioni che, fermo restando l’atto costitutivo, hanno comunque effetti tali da comportare una rilevante modificazione di quegli stessi diritti richiedono una decisione dell’assemblea dei soci e comunque rappresentano un motivo di recesso.

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