I consorzi volontari si costituiscono tramite contratto il quale ai sensi del codice civile deve essere fatto per iscritto e a pena di nullità. Il contratto deve indicare:

a) l’oggetto e la durata del consorzio. Se la durata non è determinata il contratto si intende stipulato per dieci anni salvo proroga

b) la sede dell’ufficio

c) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati

d) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili. Il codice non precisa espressamente quali debbano essere gli organi consortili ma facendo riferimento al fatto che alcune decisioni debbano essere prese con la maggioranza dei consorziati implicitamente prevede come organo del consorzio l’assemblea dei consorziati. Accanto all’assemblea il contratto può prevedere altri organi amministrativi e di controllo e prevederne le attribuzioni e i poteri

e) Le condizioni di ammissione di nuovi consorziati. Normalmente il contratto di consorzio è un contratto aperto che consente la partecipazione di nuovi contraenti. Tale partecipazione può avvenire però solo se prevista nel contratto che in tal caso deve specificare i requisiti oggettivi e soggettivi della partecipazione.

f) i casi di recesso e di esclusione. Non possono essere disposti recesso e esclusione se il contratto non prevede tali ipotesi.

g) le sanzioni per gli inadempimenti degli obblighi dei consorziati. Si tratta di penali che vengono inflitte ai consorziati inadempienti che possono essere inflitte solo se previste dal contratto

h) le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di essi. Tale determinazione è in genere affidata alla volontà dei consorziati ma può essere rimessa nel contratto ad un organo consortile Le modificazioni del contratto devono essere fatte anch’esse per iscritto a pena di nullità. Tale facoltà esula dalle competenze degli organi consortili essendo possibile solo con il consenso di tutti i consorziati con l’unica eccezione della trasformazione in società di capitali che deve essere assunta con la maggioranza assoluta dei consorziati. La legge però prevede che il contratto stabilisca diversamente e pertanto può essere demandato all’assemblea dei consorziati la facoltà di apportare modificazioni al contratto con deliberazione a maggioranza semplice o qualificata.

Scioglimento del contratto

Il contratto consortile si scioglie, oltre che per volontà unanime di tutti i consorziati e per il decorso del tempo previsto per la sua durata o per le altre cause previste nel contratto, per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo, per deliberazione dei consorziati se sussiste una giusta causa o per provvedimento dell’autorità governativa nei casi previsti dalla legge.

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