Nel determinare i casi di obbligatorietà di un controllo legale dei conti, l’art. 2477 indica la necessità della nomina di un collegio sindacale o di un revisore (co. 1), accompagnata da uno sbrigativo rinvio alle disposizioni in tema di s.p.a. (co. 4). Tale previsione risulta essere alquanto singolare per almeno due motivi:

  • nella s.p.a., alla cui disciplina si rimanda, il controllo contabile non è di regola demandato al collegio sindacale, ma costituisce precipua funzione di un revisore contabile o di una società di revisione.
  • nella s.r.l. appare meno urgente la necessità di un controllo sulla legalità e sulla correttezza dell’amministrazione, dal momento che quest’ultima forma di controllo è già demandata ai soci stessi.

L’art. 2477 co. 1 dispone che l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. Il termine può , in particolare, ha una duplice valenza:

  • la società può scegliere tra attivare o non attivare il controllo in questione.
  • (qualora la scelta sia positiva) la società può ulteriormente scegliere tra la nomina di un collegio sindacale e la nomina di un revisore.

Questa libertà di nomina, tuttavia, vale soltanto per le società di più modesto profilo. L’art. 2477, infatti, stabilisce l’obbligo di nominare il collegio sindacale in due casi:

  • se il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per le s.p.a (co. 2).
  • se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dall’art. 2435 bis co. 1 (co. 3). Tale obbligo, comunque, cessa se per due esercizi consecutivi due di questi limiti non vengono superati.

L’art. 2477 co. 4, nella stesura dettata con la riforma, si limitava a disporre che, quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria si applicano le disposizioni in tema di società per azioni. Tale previsione, tuttavia, è stata integrata con il d.lgs. n. 37 del 2004, che ha aggiunto che se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

Da questa disciplina si deduce che:

  • se il capitale sociale non raggiunge i centoventimila euro e i limiti indicati dall’art. 2435 bis co. 1 non sono superati per almeno un biennio, non è necessaria né la nomina del collegio sindacale né la nomina di un revisore.
  • se per un biennio almeno uno di tali limiti è superato, è obbligatoria la nomina del collegio sindacale. In questo caso, se l’atto costituivo non dispone diversamente (nominando un revisore), il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.
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