Già prima della legge del1976 nella pratica si utilizzava per la costituzione di consorzi la forma della società a responsabilità limitata o della società per azioni sia per usufruire della loro forma di organizzazione sia per beneficiare della limitazione di responsabilità. Ora la legge del 1976 prevede espressamente la responsabilità limitata al fondo consortile e introduce la categoria delle società consortili stabilendo che esse siano costituite in forma di società per azioni o responsabilità limitata (ma anche società in nome collettivo o in accomandita semplice). Pertanto oggi la costituzione del consorzio in forma di società risponde piuttosto alla esigenza di conferire al consorzio una maggiore credbilità nei rapporti con i terzi grazie all’utilizzazione delle strutture organizzative societarie.

Non si deve però dimenticare che anche se le società consortili hanno la struttura organizzativa e il regime di responsabilità tipico delle società, a differenza di queste non si propongono di realizzare attraverso l’organizzazione comune una attività imprenditoriale né di realizzare uno scopo lucrativo ma piuttosto di risolvere, attraverso tale organizzazione comune, problemi economici o tecnici che i singoli consorziati non potrebbero risolvere individualmente.

Pertanto l’organizzazione comune creata dalle società consortili è uno strumento per realizzare interessi propri di ciascun consorziato. Ne risulta una situazione per cui anche se la struttura organizzativa è quella di una società la società consortile ha la disciplina propria del consorzio tanto è vero che il passaggio da società consortile a società non consortile o viceversa è qualificato come trasformazione anche se in realtà in questo caso siamo in assenza di una modificazione della struttura organizzativa.

Quanto sopra è confermato anche dal fatto che la legge estende anche alle società consortili la vigilanza da parte dell’autorità governativa. Pertanto saranno applicabili alle società consortili principi propri delle società per quanto riguarda la convocazione delle assemblee, il calcolo delle maggioranze o il funzionamento degli organi e soprattutto per lo svolgimento dell’attività esterna ma i poteri degli organi nei rapporti tra in consorziati saranno quelli derivanti dal contratto.

Il Gruppo Europeo di interesse economico

Una particolare forma di consorzio è la nuova forma organizzativa rappresentata dal Gruppo Europeo di interesse economico (GEIE) prevista dal regolamento europeo. La funzione del GEIE è quello di costituire uno strumento per la cooperazione tra operatori economici appartenenti a diversi stati membri della comunità, migliorando e agevolando la loro attività . L’attività del Geie si pone quindi come ausiliaria rispetto all’attività economica dei suoi membri e non ha lo scopo di realizzare profitti per sé stesso.

Se per tale verso il GEIE si assimila al consorzio non mancano differenze nella disciplina. In primo luogo è diverso il regime della responsabilità in quanto per il GEIE si prevede la responsabilità solidale ed illimitata di ogni membro per le obbligazioni assunte dal GEIE stesso. Diverso è anche il procedimento di costituzione in quanto il consorzio si costituisce con il contratto avendo l’iscrizione nel registro funzione soltanto dichiarativa mentre per il GEIE l’iscrizione al registro delle imprese ha efficacia costitutiva.

Inoltre il GEIE rispetto al consorzio ha una struttura più rigida e meno rimessa alle scelte contrattuali tra le parti in quanto sono previsti sia un organo amministrativo che l’assemblea dei membri, viene dettata una disciplina del potere di rappresentanza degli amministratori, sono previsti obblighi particolari di tenuta di contabilità, e sono estesi agli amministratori e liquidatori del GEIE le previsioni penali del codice civile in materia di reati societari.

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