L’art. 2346 co. 4 dispone che a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. La stessa norma, tuttavia, permette di derogare a tale principio, consentendo che l’atto costitutivo preveda una diversa assegnazione delle azioni, fermo restando (co. 5) che in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. Il minor conferimento di un socio (minore rispetto alla quota di capitale rappresentata dalle azioni attribuite), quindi, deve essere compensato dal maggior conferimento di un altro.

La novità di questa disposizione risiede nel consentire che tale circostanza risulti dall’atto costitutivo. Se così non fosse, tuttavia, sarebbe impossibile tener conto di un tale antefatto nelle successive vicende delle relative partecipazioni, destinate, come detto, a circolare liberamente. In mancanza di tale disciplina, quindi, il maggior contributo di un socio non potrebbe che essere considerato a fondo perduto.

Azione, titolo azionario e dematerializzazione

Tradizionalmente la partecipazione azionaria è incorporata in un documento, il titolo azionario. Già l’art. 5 del r.d. n. 239 del 1942, tuttavia, ammetteva l’eccezione rappresentata dalla possibilità che l’assemblea straordinaria deliberasse di non distribuire ai soci i titoli delle azioni , nel qual caso la qualità di socio era provata dall’iscrizione nel libro dei soci, ed i vincoli reali sulle azioni si costituivano mediante annotazione nel libro stesso. L’avvento dell’informatica poi, offrendo uno strumento ancor più semplice e veloce di gestione e di circolazione delle partecipazioni azionarie, ha portato alla cosiddetta dematerializzazione dei titoli e all’adozione di tecniche di gestione accentrata. L’attuale art. 2346 co. 1, infatti, salvo diversa disposizione di leggi speciali, consente che lo statuto possa non solo escludere l’emissione dei titoli, ma anche prevedere diverse tecniche di legittimazione e di circolazione.

La conseguenza di tutto questo non può che essere la perdita di interesse per l’emissione del titolo azionario, originariamente funzionale alla rapida circolazione su quello stesso mercato al quale è ormai possibile accedere soltanto tramite la dematerializzazione.

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