L’art. 2249 limita in vario modo la libertà di scelta fra i vari tipi di società, a seconda del fatto che esse svolgano un’attività commerciale o meno:

  • le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale non possono assumere il tipo della società semplice, ma devono costituirsi secondo uno degli altri tipi (co. 1). Ad eccezione della società semplice, infatti, tutti gli altri tipi di società sono soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese con effetto dichiarativo, cosa che comporta l’obbligo ad indicare la sede della società, l’ufficio del registro delle imprese e il numero di iscrizione.

In realtà in questo caso, più che un obbligo si ha un assoggettamento del contratto alla disciplina imposta: la società avente per oggetto un’attività commerciale viene regolata dalle norme del tipo di società registrata a cui si avvicina, le quali annullano le eventuali diverse pattuizioni dei soci come contrarie alla legge.

  • le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività non commerciale sono libere di assumere uno qualunque dei tipi stabiliti dalla legge (co. 2). L’articolo infatti dispone che tali società sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo .
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