All’acquisto di azioni o quote della società controllante l’art. 2359 bis pone le seguenti limitazioni:

  • l’acquisto può essere fatto soltanto nei limiti degli utili delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato (co. 1).
  • possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
  • l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea a norma dell’art. 2357 co. 2 (co. 2). La normativa, quindi, nel momento stesso in cui instaura un formale parallelismo con l’ipotesi dell’acquisto di azioni proprie, sostanzialmente se ne discosta perché l’autorizzazione in questione non deve provenire dall’assemblea della controllante, ma dall’assemblea della controllata, con il risultato che la deliberazione sarà presa con il voto determinante degli amministratori della controllante.
  • il valore nominale delle azioni o quote acquistate non può eccedere 1/10 del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate (co. 3).
  • deve essere costruita una riserva indisponibile, pari all’importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all’attivo del bilancio, riserva questa che deve essere mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite (co. 4).
  • la controllata non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della controllante (co. 5).
  • queste disposizioni si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona (co. 6).

Ai sensi dell’art. 2359 ter, le azioni o quote acquistate in violazione delle regole ora richiamate devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea della controllata entro un anno dal loro acquisto (co. 1). Qualora non si provveda, trascorso l’anno in questione la società controllante deve procedere senza indugio all’annullamento delle azioni (o della quota) che avrebbero dovuto fare oggetto di alienazione, provvedendo alla corrispondente riduzione del capitale. Se anche questo non avviene, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione del capitale sia disposta dal tribunale (co. 2).

L’art. 2359 quater prevede che le limitazioni all’acquisto non si applicano quando questo avvenga ai sensi dei nn. 2, 3 e 4 dell’art. 2357 bis (co. 1). In ogni caso, comunque, quando a seguito di questi casi speciali viene superato il limite di 1/10 del capitale, si deve procedere all’alienazione delle partecipazioni eccedenti entro tre anni dall’acquisto, applicandosi, in mancanza di tale alienazione, l’art. 2359 ter (co. 2). Si deve analogamente procedere all’annullamento delle azioni o quote nell’ipotesi che il limite di 1/10 del capitale sia superato per effetto di circostanze sopravvenute (co. 3).

Sottoscrizione di azioni o quote

L’art. 2359 quinquies rende la disciplina di questo caso conforme a quella della sottoscrizione delle proprie azioni, ponendo un divieto assoluto (co. 1) per la società controllata di sottoscrivere azioni o quote della società controllante.

Tale articolo, quindi, dispone che:

  • le azioni o quote sottoscritte in violazione di questo divieto si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori che non dimostrino di essere esenti da colpa (co. 2).
  • chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che dimostrino di essere esenti da colpa (co. 3).

Limiti all’incrocio in presenza di quotazioni

Quando almeno una delle società protagoniste dell’incrocio azionario abbia azioni quotate in un mercato regolamentato, a questa disciplina si aggiunge quella dettata dall’art. 121 del d.lgs. n. 58 del 1998, il quale assume le soglie di 2% o 10%, che comportano l’obbligo della comunicazione delle partecipazioni, come limiti all’incrocio di partecipazioni.

Questa disposizione, seppure in parte, finisce per sopperire alla lacuna di cui sopra, con riferimento agli incroci azionari di cui non ricorra un’ipotesi di controllo.

Quadro riassuntivo della disciplina degli incroci

Conclusivamente, il non semplice quadro della disciplina degli incroci di partecipazione può essere così riassunto:

  • la sottoscrizione reciproca è vietata quando sia coordinata e contestuale (art. 2360).
  • l’acquisto (e la sottoscrizione) reciproco è libero tra società tra le quali non intercorra un rapporto di controllo e nessuna sia quotata (lacuna).
  • quando almeno una sia quotata, e non ricorra una situazione di controllo, l’incrocio è sottoposto ai limiti di cui all’art. 121 del d.lgs. n. 58 del 1998 per cui, quando una delle due pervenga ad una partecipazione rilevante (2% o 10%) nel capitale dell’altra, quest’ultima non potrà più a sua volta superare il limite stesso.
  • quando sussista un rapporto di controllo, l’acquisto da parte della controllata di partecipazioni della controllante incontra i limiti di cui agli artt. 2359 bis ss.
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