Cass. civ., sez. II, 06.12.2000, n. 15503

TRASCRIZIONE E CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI – Immobili – Conflitto tra acquirente a titolo derivativo ed acquirente per usucapione – Prevalenza

Il fatto

Tizio cita in giudizio Caio con azione di rivendica di un fondo acquistato all’incanto da Sempronio e che Caio sostiene di aver usucapito.

Sia in primo grado che in appello Tizio è soccombente, quindi decide di proporre ricorso per Cassazione argomentando che l’usucapione non è opponibile a colui che sia diventato proprietario acquistando il bene immobile ai pubblici incanti, ed il cui titolo sia dunque costituito da un decreto di aggiudicazione del giudice dell’esecuzione, poiché quest’ultimo “libera l’immobile da qualunque diritto di terzi che non sia stato trascritto prima della trascrizione del pignoramento”.

Decisione della Cassazione

La Cassazione rigetta il ricorso, sostenendo che il principio secondo il quale il conflitto tra l’acquisto a titolo derivativo e l’acquisto per usucapione è sempre risolto a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l’usucapione e della anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell’acquisto a titolo derivativo, trova applicazione anche in relazione all’acquisto di un bene per aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, essendo quest’ultimo un acquisto non a titolo originario, ma a titolo derivativo, in quanto trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato da quest’ultimo all’acquirente.

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