Per quanto riguarda la natura giuridica della proposta dell’accettazione si fronteggiano diverse teorie:

a) Il Bianca sostiene, sostanzialmente, che la proposta e l’accettazione sono dichiarazioni contrattuale: in particolare la proposta è un negozio unilaterale (ciò perché è attributiva del potere di accettazione) mentre l’accettazione è espressione del diritto potestativo di formare una fattispecie contrattuale. L’accettazione della proposta rappresenta esercizio di tale potere.

b) Altri autori come, ad esempio, Gazzoni ritengono che proposta e accettazione siano atti prenegoziali che non hanno un’autonoma rilevanza, ma precedono e preparano il negozio.

Al riguardo il Bianca sostiene che sia preferibile riservare la qualifica di atto preparatorio al negozio che rimane distinto rispetto al contratto finale: il negozio preparatorio è strumentale rispetto al contratto finale ma non entra quale elemento formativo della sua fattispecie. Esempio di negozi preparatori sono il contratto preliminare e la prelazione convenzionale, contratti normativi, convenzioni sulla forma, procure, autorizzazioni.

Per tale ragione della proposta e l’accettazione non possono essere considerati meri negozi preparatori in quanto la loro autonoma rilevanza si esaurisce nel momento di formazione del contratto. Dopo la conclusione del contratto le determinazioni delle proposte e delle controproposte fanno parte dell’accordo raggiunto: per esse non si pone una considerazione diversa rispetto a quella del contratto.

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