Numerose codificazioni prevedono la possibilità per l’avente diritto di costringere all’adempimento gli obbligati.

Il codice italiano prevede che “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può chiedere a sua scelta l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, il risarcimento del danno” art.1453

Il codice francese prevede che “se il venditore non adempie all’obbligo di consegna nel tempo stabilito, il compratore potrà, a sua scelta, o chiedere la risoluzione della vendita o l’immissione nel possesso della cosa venduta, se il ritardo dipende da fatto del venditore” art.1610.

Nel diritto tedesco c’è una norma generale che autorizza il creditore ad esigere la prestazione oggetto dell’obbligo. Tale facoltà implica anche quella di esigerne l’adempimento in via coattiva e ciò sempre nel caso in cui esso sia possibile.

Modello francese

Nei sistemi che si richiamano al modello francese il principio della coazione all’adempimento è formalmente riconosciuto ma è poi contrastato da enunciazioni di segno contrario sul terreno degli effetti delle obbligazioni.

Nel codice civile francese è previsto l’adempimento coattivo solo per l’obbligazioni di dare; per quelle di fare o non fare ciò non è consentito poiché tali obbligazioni in caso di mancata esecuzione si tramutano in danni e interessi.

Ciò è espressione del principio della incoercibilità della obbligazioni di fare, principio che segna la garanzia e indipendenza della sfera dei soggetti debitori a fronte di misure di esecuzione forzata.

Modello tedesco

Modello diverso è il modello tedesco il quale è ispirato alla priorità delle forme di adempimento in natura. In tale modello la stessa definizione di obbligazione prevede la possibilità che il creditore possa chiedere in via coattiva l’adempimento.

Modello italiano

Il legislatore del 1942 ha abbandonato il modello francese per avvicinarsi a quello tedesco. Il codice italiano prevede il processo esecutivo per la soddisfazione coattiva del credito insoddisfatto. Il collegamento del processo esecutivo con l’obbligazione fa sì che il rimedio dell’adempimento coattivo o in natura sia entrato a pieno titolo nel sistema delle tutele.

In materia contrattuale non esistono ostacoli affinché il creditore possa chiedere l’adempimento.

Tale principio può essere esteso ad ogni obbligazione non derivante da contratto.

Gli unici limiti all’adempimento in natura sono quelli derivanti dall’oggetto dell’obbligazione da

eseguire (infungibilità della prestazione o perimento dell’oggetto).

Tuttavia questa impostazione non è da tutti condivisa. Secondo tali soggetti il rimedio dell’adempimento coattivo ha un ambito limitato perché è preordinato solo alla soddisfazione in denaro e cioè al pagamento di somme o al risarcimento dei danni. Esso non sarebbe capace di garantire la soddisfazione di pretese aventi oggetto diverso. A conferma di ciò, sempre secondo tali autori, per gli obblighi di fare o non fare si non si tratta tanto di garantire l’attuazione di tali obblighi in forma specifica quanto di far si che attraverso l’opera sostitutiva di terzi, si abbia a riparare il danno che a seguito dell’inadempimento subisce il creditore. In altre parole l’adempimento coattivo si tramuterebbe in un rimedio risarcitorio.

Tuttavia questi rilievi critici non sono in grado di cancellare la novità del codice del 1942; la possibilità che si possa ricorrere a cose sostitutive di quelle originariamente dovute o ad interventi di terzi che provvedano ad eseguire quanto doveva essere eseguito dal debitore, non mette in crisi il rimedio (trasformandolo in una misura risarcitoria) in quanto si tratta sempre di garantire al creditore il bene o l’utilità specifici, oggetto della prestazione dovuta e non una soddisfazione commisurata al danno subito.

Il risarcimento potrà invece aggiungersi al rimedio dell’adempimento coattivo quando si tratti di riparare al danno che nel frattempo si è consolidato nella sfera del creditore.

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