Le condizioni generali di contratto sono le clausole che un soggetto, il predisponente, utilizza per regolare uniformemente i suoi rapporti contrattuali. Si tratta, quindi, di condizioni destinate regolare una serie indefinita di rapporti, contrapponendosi perciò alle clausole specificamente elaborate per i singoli rapporti.

Il predisponente è di solito un imprenditore che utilizza le clausole generali per disciplinare in modo uniforme i rapporti di erogazione di beni e servizi alla clientela.

Le condizioni generali si caratterizzano non solo per il fatto che sono destinate a regolare la generalità dei rapporti posti in essere da una parte ma anche per il fatto che sono predisposte unilateralmente da questa.

Si può affermare che le condizioni generali sono predisposte unilateralmente quando un soggetto le abbia comunque utilizzate come regolamento dei propri rapporti. Si può parlare di predisposizione unilaterale delle condizioni generali anche quando l’imprenditore utilizza, e quindi fa proprie, il testo di condizioni elaborate da altri imprenditori del settore o da organizzazioni di categoria. Deve escludersi, invece, che sussista la predisposizione unilaterale quando il regolamento contrattuale è concordato dalle parti ovvero quando sia concordato dalle contrapposte organizzazioni di categoria.

In questo senso le condizioni generali si distinguono dal contratto collettivo inteso come disciplina dei rapporti individuali di lavoro subordinato concordata dai contrapposti sindacati e si distingue altresì dall’accordo economico collettivo inteso come disciplina dei rapporti individuali concordata da associazioni professionali.

Il contratto collettivo a l’accordo economico collettivo si sottraggono alla disciplina delle condizioni generali di contratto in quanto, appunto si tratta di regolamenti concordati dai riconosciuti portatori degli opposti interessi di categoria.

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