L’accordo contrattuale

La definizione di contratto data dall’articolo 1321 cod. civ pone l’accento sulla volontà delle parti esso definisce contratto come: l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Dalla definizione si evince che il primo elemento costituente la fattispecie contrattuale è l’accordo.

L’art. 1321 deve essere coordinato e letto congiuntamente con l’articolo 1325 che nell’elencare i requisiti essenziali del contratto pone l’accordo come primo di tali requisiti.

Il contratto essendo un autoregolamento di privati interessi si conclude nel momento in cui le parti un accordo, in altri termini nel momento in cui si ha l’incontro delle volontà delle due o più parti che lo costituiscono.

L’accordo si realizza con l’incontro tra proposta ed accettazione. Lo schema principale di formazione del contratto è, infatti, quello che si è rinviata verso la proposta da parte e l’accettazione dell’altro.

Il problema della formazione unilaterale del contratto

La dottrina più recente ha contestato che la formazione del contratto debba necessariamente identificarsi nell’accordo ammettendo la possibilità di una formazione unilaterale del contratto.

Questa corrente dottrinaria sostanzialmente si basa sul fatto che la legge prevede delle ipotesi nelle quali parlare di incontro di due o più volontà sarebbe una finzione. In particolare, si ferisce tale dottrina al cosiddett Contratto con se stesso in cui non vi sarebbero gli estremi dell’accordo, dato che il rapporto contrattuale è posto in essere attraverso l’atto di una sola persona. Di contro vi è chi continua a sostenere che il contratto con se stesso realizzi comunque gli effetti tipici di un regolamento contrattuale, con la sola differenza ravvisata nella circostanza per la quale l’intero apporto volitivo che sorprende al contratto fa capo ad uno stesso soggetto (essendo nella normalità dei casi posto in capo ad almeno due soggetti distinti).

Ancora, tale dottrina fa l’esempio dei contratti con obbligazione a carico del solo proponente che è quel contratto che genera l’obbligo della prestazione per una sola parte. Ancora ritengono che gli estremi dell’accordo mancherebbero nei contratti conclusi con una parte legalmente obbligata a contrarre.

Il Bianca in conclusione afferma che il contratto esige sempre l’accordo e che quando il rapporto si costituisce senza il consenso di due parti il richiamo alla figura del contratto appare arbitrario, dovendosi piuttosto riconoscere che si è in presenza di un negozio unilaterale.

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