Con riguardo al rilascio di titoli di credito che comportino l’assunzione di un debito cartolare occorre pur sempre chiedersi in via preliminare se un ordine di effetti di natura obbligatoria sia compatibile con la previsione legale diretta a consentire soltanto la conseguenza dell’irripetibilità di quel che sia stato effettivamente prestato. Discussi sono anche i casi della ricognizione del debito naturale e della transazione su doveri di varia natura nonché, in generale, l’argomento delle vicende (datio in solutum).

L’orientamento prevalente tiene conto del fatto che la tutela dell’ordinamento è pur sempre successiva all’adempimento del dovere morale o sociale, sicché tutto ciò che attiene alle vicende dovrebbe essere giuridicamente irrilevante, salvi i casi nei quali si abbia una vera e propria esecuzione del dovere. Diversa è l’ipotesi in cui non venga in considerazione una semplice vicenda dell’obbligazione naturale, ma un autonomo accordo contrattuale: obbligatorio, atipico e meritevole di tutela.

Dov’era strettamente necessario gli interpreti hanno ricompreso gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale tra gli atti a titolo gratuito. Il riferimento al dovere morale non basta a escludere gli estremi della donazione, nell’ipotesi della donazione remuneratoria, in cui la liberalità è espressamente legata al dovere morale della riconoscenza. Il confine diviene molto labile: si può affermare che il legislatore ha espressamente escluso il valore della riconoscenza dalla sfera delle obbligazioni naturali; e si può aggiungere che la riconoscenza è semplice motivo dell’atto, il quale resta contraddistinto dall’intento di donare, non già dal rispetto di un qualsivoglia dovere.

L’attribuzione, nulla se considerata come donazione remuneratoria, sarà recuperata come obbligazione naturale, se si potrà dimostrare che l’attribuzione non è sorretta soltanto dal motivo della riconoscenza ma si ispira a un valore morale più alto o più complesso: così è stata anche giustificata la nuova linea seguita dalla giurisprudenza in materia di prestazioni al convivente more uxorio. La prestazione eseguita in esecuzione dell’obbligazione naturale è immediatamente restituibile, se l’adempimento non fu spontaneo o fu posto in essere da incapace.

Il legislatore ha considerato causa sufficiente dell’attribuzione un atto spontaneo riferito da un soggetto capace a un dovere moralmente e socialmente apprezzabile; ha negato un tale fondamento giustificativo in ogni altra ipotesi. L’integrazione con la generale disciplina degli atti di autonomia privata è pertanto possibile ed opportuna; ma le conseguenze non rientrano nella categoria degli effetti dell’invalidità dell’atto di adempimento bensì direttamente nella disciplina della ripetibilità di una prestazione non dovuta.

Si prenda ad esempio la consegna di bene immobile: se si afferma che l’attribuzione patrimoniale è inamovibile, si giunge all’incoerenza sistematica di attribuire all’adempimento dell’obbligazione naturale perfino la virtù di derogare ai vincoli di forma previsti per i trasferimenti immobiliare. E’ comprensibile l’imbarazzo degli interpreti, i quali tuttavia sono tutt’altro che unanimi nell’affermare o nel negare che l’immobile possa essere in tal modo rivendicato in base alla nullità dell’auto traslativo.

Il problema potrebbe risolversi, ma soltanto in apparenza, se si ammetta che al rivendicante colui che ha ricevuto il bene sia in grado di opporre l’irripetibilità della consegna in quanto tale, purché provi che vi fu spontaneo adempimento di un’obbligazione naturale. L’adempimento immobiliare di un’obbligazione naturale può essere sottratto al formalismo solenne che è tipico soltanto della vera e propria donazione: non può essere sottratto a quel vincolo della scrittura che vige anche per i comuni contratti a titolo oneroso, che pure hanno un intrinseco fondamento giuridico. A tal fine sembra comunque sufficiente che la scrittura attesti che la consegna immobiliare è stata spontaneamente posta in essere da un soggetto legalmente capace di agire in adempimento di un dovere oggettivamente rilevante ai fini dell’art. 2034.

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