La disciplina della tutela dei consumatori nel corso degli anni si è sempre più evoluta; infatti in attuazione della direttiva comunitaria del 1993 la legge del febbraio1996 hamandato una nuova disciplina riguardante le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. La legge del1996 ha inserito nel codice civile un nuovo capo, il Capo XIV bis intitolato “dei contratti del consumatore”; essa si inserisce nella complessa normativa speciale a tutela del consumatore (ricordiamo a tal proposito la normativa in materia di responsabilità extracontrattuale del produttore per i danni da prodotti difettosi e e la normativa in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

La ratio della normativa in esame va ravvisata nell’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra le posizioni contrattuali a fronte dei possibili abusi provenienti dalla parte contrattualmente più forte (il professionista).

Punti salienti di questa disciplina sono: l’ambito oggettivo (estesa a tutte le clausole contrattuali anche se non integranti le condizioni generali di contratto); l’ambito oggettivo (delimitato ai contratti stipulati tra professionisti e consumatori); il divieto di inserimento di clausole vessatorie nei singoli contratti e conseguente in efficacia delle stesse; la tutela inibitoria contro la predisposizione di condizioni generali di contratto vessatorie.

In questo modo la nuova normativa ha previsto una duplice tutela sostanziale dei consumatori: una tutela individuale, che può essere fatta valere mediante l’accertamento giudiziale della vessatorietà delle clausole inserite nei singoli contratti ed una tutela collettiva, volta ad impedire in via preventiva l’ inserimento di condizioni generali di contratto dei singoli contraenti.

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