Secondo la tesi intermedia la responsabilità precontrattuale dovrebbe considerarsi un tertium genus di responsabilità, non inquadrabile nè nell’ambito della responsabilità contrattuale nè nell’ambito di quella extracontrattuale. Quest’ultima tesi non ha trovato proseliti, e rimase sola in quanto non è assolutamente ipotizzabile un terzo genere di responsabilità al di fuori dell’alternativa, al di fuori della dicotomia responsabilità contrattuale-responsabilità extracontrattuale (o responsabilità aquiliana). È chiaro o c’è un contratto e allora si può parlare di responsabilità contrattuale, che ricordiamo si ha nel caso di violazione di uno specifico dovere derivante da un precedente rapporto obbligatorio; o non c’è un contratto e allora si potrebbe parlare di responsabilità extracontrattuale o aquiliana che ricordiamo si ha nel caso di violazione del generico dovere di neminem laedere, cioè nel dovere di collega del altrui sfera giuridica.

Per tale ragione, il Bianca, accoglie la tesi della responsabilità extracontrattuale che tra l’altro si basta su precedenti storici e di tipo comparatistico.

Anche il sistema francese, ad esempio, non ha una regola sulla responsabilità precontrattuale ipotesi elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina è fatta rientrare nell’ambito dell’illecito extracontrattuale. Né tale regola esisteva nel nostro codice del 1865 per cui si applicava l0allora vigente art. 1151 (che era l’omologo dell’attuale art. 2043).

D’altronde sia il modello francese sia quello italiano del 1865 attribuiscono un ruolo centrale alla volontà delle parti; e proprio in virtù della centralità dell’elemento volontaristico non può immaginarsi una restrizione della libertà contrattuale tale da imporre un obbligo di concludere il contratto solo perché si è iniziata una trattativa.

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