Cass. civ., sez. Il, 18.11.1987, n. 8486

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – Contratto preliminare (compromesso) – In genere – Modifica degli accordi stabiliti col preliminare stesso – Ammissibilità – Condizioni

Il fatto

Tizio e Caio stipulano un preliminare di compravendita di vari terreni, pattuendo il pagamento di 200 alla stipula del preliminare e di altri 100 alla stipula del definitivo.

In sede di esecuzione del contratto definitivo, Tizio non solo non consegna alcuni dei terreni a Caio, ma lo cita in giudizio, lamentando il mancato pagamento dei 100 e chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento, ma solo relativamente alla somma da questi non pagata.

Sia il tribunale in primo grado che la corte d’appello respingono le istanze di Tizio,per mancanza di prova sul mancato integrale pagamento di quanto dovuto in forza del contratto di compravendita.

Inoltre i giudici non ritengono si possa parlare di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di compravendita, una volta che questo sia stato sostituito da un contratto definitivo, anche se avente contenuto più ridotto, perché relativo a una parte soltanto dei beni, senza la prova che le parti avessero previsto la stipulazione di un altro contratto definitivo relativamente alla restante parte.

Tizio ricorre per Cassazione.

Decisione della Cassazione

La Cassazione accoglie il ricorso, sulla base del fatto che il rapporto tra il c.d.preliminare e il definitivo è l’opposto di quello prospettato dai giudici di primo grado e d’appello: il c.d. contratto preliminare, lungi dall’essere un semplice contratto preparatorio, destinato ad essere assorbito da quello definitivo, resta la sola fonte dei diritti e degli obblighi contrattuali tra le parti, e il c.d. definitivo, lungi dall’assorbire il preliminare e a porsi come il solo regolamento dei rapporti tra i contraenti, rileva esclusivamente come adempimento delle obbligazioni assunte con il primo. Ovviamente, poiché si è nel campo dell’autonomia contrattuale, le parti sono libere di regolare come meglio credono i loro rapporti, all’infuori dello schema ora delineato; ma ove questa volontà di modifica non sia enucleabile, il puro e semplice fatto della stipula del c.d. contratto definitivo non è per alcun verso sufficiente a porre nel nulla i diritti e le obbligazioni nascenti dal c.d. preliminare.

Di conseguenza, ove il contratto definitivo non esaurisca l’intero contenuto del contratto preliminare, gli ulteriori diritti ed obblighi previsti nel secondo non vengono meno per relationem, ed è pertanto possibile esperire l’azione risolutoria per inadempimento parziale del contratto preliminare.

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