La revoca testamentaria, atto negoziale a causa di morte, è al potere del defunto di privare di efficacia in tutto o in parte un suo precedente testamento. Tale facoltà deriva dal principio della libertà testamentaria. Infatti, è nulla ogni disposizione che limiti il potere di modificazione delle disposizioni testamentarie o di rinunzia all’esercizio di revoca delle medesime 679cc.

La revoca della revoca ridà efficacia alle disposizioni testamentarie revocate 681cc.

Revoca presunta = in alcuni casi è la stessa legge che ricollega a determinati comportamenti del de cuius un effetto presuntivamente revocatorio. Il testamento olografo si reputa revocato quando il testatore lo abbia distrutto, lacerato o cancellato 684cc. In tal caso è onere dell’interessato provare che:

  1. la distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento non furono opera del testatore
  2. che il testatore non aveva intenzione di revocare il testamento 684cc.

Se il testamento è andato parzialmente distrutto o smarrito per causa estranea al testatore, il testamento conserva integra la sua efficacia, tuttavia si tratta di provare la volontà manifestata dal testatore nella parte mancante.

La legge nega espressamente il significato di revoca al ritiro del testamento segreto, in quanto conserva efficacia di testamento olografo 685cc.

Invece, significato di revoca della disposizione a titolo particolare assume l’alienazione o trasformazione della cosa legata.

In caso di smarrimento del testamento, l’interessato può dare prova dell’esistenza anche a mezzo di testimoni, salvo la perdita sia dovuta a colpa 2725/2c.

Revoca di diritto per sopravvenienza di figli = la legge prevede la revoca legale (per cui non è possibile la prova contraria della volontà del de cuius) delle disposizioni a titolo di erede o di legato fatta dal defunto che al tempo del testamento non aveva o ignorava di avere figli, qualora, sopraggiungano figli/ discendenti legittimi.

Per sopravvenienza s’intende la nascita, la legittimazione o adozione o il riconoscimento di figli naturali ad opera del de cuius stesso o per sentenza di accertamento di paternità o maternità. S’intende, anche, la scoperta dell’esistenza di un figlio ignorata dal testatore, oppure la sopravvenienza di un discendente di grado ulteriore sconosciuto(figlio del figlio premorto). Tale regola si giustifica in funzione del principio di libertà testamentaria.

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