Quando un produttore mette in circolazione un prodotto che arreca danno a colui che ne fa uso, sorge il problema di stabilire in quali circostanze il danneggiato può agire per il risarcimento contro il produttore o rivenditore. In materia si distinguono tre tipi di difetti:

vizio di costruzione: difetto che riguarda lo stesso metodo con cui il prodotto è costruito (quindi tutti i prodotti della catena)

difetto di fabbricazione: il vizio riguarda il singolo esemplare (non tutti i prodotti della catena)

difetto di istruzione: difetto che caratterizza l’uso del prodotto. Ad esempio nel caso in cui no si istruisca il consumatore sui rischi a cui è sottoposto dal prodotto.

Pioniera della materia è stata la giurisprudenza americana affermando che chi mette in circolazione un prodotto difettoso non risponde solo contrattualmente verso il proprio partner (rivenditore) ma anche verso il terzo consumatore. Tale pretesa risarciatoria è svincolata dalla colpa del produttore perché si basa sul concetto di garanzia tipicamente americano.

La giurisprudenza francese, applicando la norma sulla garanzia per vizi della cosa, ha equiparato al venditore a conoscenza del vizio, la situazione di colui che per professione non poteva ignorarlo. Così facendo sono saltati tutti gli eventuali passaggi tra produttore e consumatore.

La giurisprudenza tedesca ha configurato sin dal principio la responsabilità su base aquiliana attribuendo al danneggiato l’onere di provare il carattere difettoso del prodotto e il danno derivatone, spettando poi al produttore dimostrare di aver adottato ogni accorgimento per evitare l’avvenimento.

Anche la giurisprudenza italiana ha imputato al fabbricante/produttore il danno derivante dall’avaria del prodotto. Successivamente la responsabilità del produttore ha ricevuto compiuta disciplina dalla direttiva comunitaria 374 del 1985 recepita in Italia nel 1988. La novità di tale disciplina è l’introduzione di un modello di responsabilità oggettiva del produttore. Il modello è così definito

“il produttore è responsabile del danno causato da difetti del suo prodotto” Punto cardine è il difetto del prodotto.

I casi di esclusione della responsabilità non sono basati sulla “non colpa” ma sulla eventualità che la responsabilità non può essere posta a carico del produttore.

Anche in questo modello, di stampo oggettivo, ci sono valutazione sul comportamento del produttore, ad esempio il concetto di prodotto difettoso viene definito in “mancanza di sicurezza che si può legittimamente attendere”. Siamo di fronte ad un aspettativa che va messa in relazione al modo in cui il prodotto è messo in circolazione.

E’ evidente che in questi casi si imputa al produttore una violazione di doveri inerenti alla sicurezza del prodotto avvicinando così la responsabilità a quella del diritto comune. Eventualmente il produttore potrà afferma il prodotto è sicuro e sono presenti tutte le istruzioni necessarie per un uso corretto e la colpa va imputata alla negligenza di chi ne ha fatto uso.

Diversamente nei difetti di fabbricazione tale prova liberatoria non serve perché il difetto è insito nella cosa essendo causato da un difetto alla catena di produzione. In questo caso basterà dimostrare che l’esemplare non offre la sicurezza offerta dagli altri esemplari.

Per quanto riguarda le scelte del legislatore si osserva come abbia voluto escludere la responsabilità per difetti non rilevabili secondo lo stato delle conoscenze tecniche attuali. Ciò vuol dire che il produttore è esente dai rischi di sviluppo. La ratio è quella che tali rischi non sono calcolabili.

Tuttavia questa limitazione mina fortemente l’intera disciplina della responsabilità del produttore.

Infine per quanto riguarda quale danno sia risarcibile il legislatore ha inteso che il danno risarcibile sia solo quello:

rappresentato dalla morte o lesioni personali subite dal consumatore

o dalla distruzione o deterioramento di cosa diversa dal prodotto difettoso, purchè destinata all’uso privato

Così facendo si è escluso il danno economico subito dalla perdita della cosa difettosa nonché da cose non destinate all’uso privato del danneggiato.

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