La rappresentanza apparente si configura allorquando lo pseudo-rappresentato (o rappresentato apparente), con il proprio atteggiamento di tolleranza nei confronti del falso rappresentante (apparente), dia causa all’apparente legittimazione del medesimo, ingenerando nei terzi, senza loro colpa, un ragionevole affidamento sulla sussistenza del potere rappresentativo. il terzo si sia convinto, senza sua colpa, dell’esistenza del potere di rappresentanza di quest’ultimo.

In altri termini, si parla di procura ha apparente quando il rappresentato può sapendo che il falso rappresentante agisce in suo nome (cioè del rappresentato), non interviene per far cessare tale ingerenza.

Per cui, cosa succede che sebbene di regola il rischio della falsa rappresentanza ricade di regola sul terzo poiché è il presunto rappresentato non può sottostare agli effetti giuridici di un negozio degli estraneo.

Nel caso di procura apparente le cose cambiano in quanto il fondamento dell’efficacia della procura apparente si riconduce piuttosto al generale principio dell’apparenza, e cioè al principio secondo il quale chi crea l’apparenza di una condizione di fatto o di diritto è assoggettato alle conseguenze di tale condizione nei confronti di chi vi abbia fatto ragionevole affidamento.

Tuttavia, il principio dell’apparenza dà luogo a qualche perplessità in quanto tale principio, sostanzialmente, rende efficace una situazione inesistente dando luogo all’applicazione di una regola giuridica in contrasto con la realtà che essa presuppone (nel senso che si potrebbe al massimo parlare di una responsabilità precontrattuale del rappresentato apparente). Questa difficoltà, perplessità può essere superata riconoscendo che la rilevanza dell’apparenza esprime una particolare forma di autoresponsabilità del soggetto per il falso affidamento suscitato di terzi.

Si parla riguardo di principio dell’apparenza imputabile.

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