La proposta irrevocabile è quella in cui il proponente si impegna a non ritirare la proposta per un certo tempo, rinunciando preventivamente al suo diritto di revoca tutta la durata del termine. Qualora, il proponente ritiri la proposta, la revoca non avrà effetto.

Pertanto, la proposta irrevocabile costituisce una delle eccezioni al principio della revocabilità della proposta.

La natura giuridica della proposta irrevocabile è assai discussa. Vi sono due indirizzi e interpretativi:

a) La teoria della cosiddetta Doppia dichiarazione. Parte della giurisprudenza scinde la proposta irrevocabile in una proposta (ordinaria ex art.1326 cod. civ.) accompagnata dalla rinuncia al potere di revoca.

b) La dottrina prevalente, nonché altra parte della giurisprudenza, considera invece l’irrevocabilità una qualità intrinseca alla proposta (accolta dal Bianca).

Ovviamente, l’accoglimento dell’una o dell’altra teoria determina soluzioni completamente differenti nel caso in cui il proponente omette di fissare il termine di irrevocabilità. Il problema che si pone in questa evenienza è se la proposta cade in tutto oppure rimane in vita come una proposta semplice, ordinaria (e quindi anche revocabile).

Un dato certo è che: il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta costituisce un elemento essenziale della fattispecie di cui all’articolo 1329 (proposta irrevocabile) pertanto affinché sussista l’irrevocabilità della proposta occorre l’esplicita previsione di un termine dell’irrevocabilità.

Se il proponente omette di fissarlo non è possibile fare ricorso ad altri meccanismi di determinazione del termine proposti dal codice civile, come ad esempio quello dettato in materia di opzione (in cui è previsto se per l’accettazione non è stato fissato un termine questo può essere stabilito dal giudice) data la sua natura di eccezione al principio generale di revocabilità della proposta (e poi l’alternativa della fissazione giudiziale del termine contrasta con il normale interesse ad una pronta definizione, positiva o negativa, dell’affare); né si può fare riferimento alla regola dettata in materia di termine di adempimento (in cui è previsto che se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere seguita il creditore può esigerla immediatamente (perché ha nel caso di proposta irrevocabile un’obbligazione da vendere ancora non è venuto in vita.

Allora cosa succede:

c) Se si accoglie la teoria della doppia dichiarazione qualora il proponente ometta di fissare il termine di irrevocabilità, rimane in vita la proposta come semplice offerta revocabile (soggetta a perdere efficacia nel caso di morte o di perdita di capacità del proponente)

d) Se si accoglie la teoria che considera l’irrevocabilità come una qualità intrinseca alla proposta, qualora il proponente non fissa il termine di irrevocabilità, carte integralmente la proposta. Salva, una diversa volontà del proponente nel senso di mantenere ugualmente in vita la proposta quale figura di proposta semplice.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento