Art. 1378 Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo ad un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.

Nell’alienazione di cose generiche il diritto si trasmette a seguito della individuazione; l’individuazione è l’atto di assegnazione di cose concrete in esecuzione di una obbligazione traslativa generica. Si potrebbe dire con termini diversi che l’individuazione si identifica nella scelta, cioè nella separazione di una cosa da una massa di cose dello stesso genere.

La natura giuridica dell’individuazione non trova soluzione pacifica in dottrina la quale definisce l’individuazione ora come un fatto, ora come un atto materiale, ora come negozio giuridico.

Nella previsione legislativa li dotazione è fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Questa indicazione ha costituito un argomento per ravvisare nella individuazione un negozio bilaterale (in questo modo l’alienazione di cose generiche si realizzerebbe attraverso un duplice contratto quell’obbligatorio e quello traslativo).

In realtà, l’individuazione non rappresenta un nuovo contratto di alienazione in quanto l’effetto traslativo è prodotto dal precedente contratto obbligatorio.

L’individuazione, secondo il Bianca, è un atto dovuto dell’alienante che richiede, come spesso richiede l’adempimento dell’obbligazione, l’accettazione dell’altra parte.

L’individuazione può anche non richiedere l’accettazione dell’ alienatario ciò quando si tratta di cose che devono essere trasportate da un luogo all’altro, in questo caso l’individuazione si perfeziona mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.

Requisiti dell’individuazione dovrebbero essere la certezza e la definitività; cioè l’individuazione dovrebbe essere eseguita in modo tale da rendere impossibile la sostituzione del bene e la sua confusione con altri esemplari dello stesso genere.

Però la legge non richiede tali requisiti ed essi non trovano nemmeno giustificazione nei principi generali.

L’unico requisito Dell’individuazione è piuttosto quello richiesto dalla sua stessa funzione, cioè che il bene individuato sia identificabile quale oggetto dell’effetto traslativo.

N.B. Ricordare la distinzione con la nozione di identificazione del bene.

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