Il legislatore ha inteso dare un esplicito riconoscimento nor­mativo al carattere sostanziale della posizione del garante. La fideiussione dà luogo, pertanto, ad un’ obbligazione in senso tecnico – il cui contenuto è sensibile alla possibile varietà dell’interesse creditorio – dal cui inadempimento discende la responsabiltà per un debito proprio e non altrui.

La funzione di garanzia, propria della fideiussione, consente al garante di obbligarsi personalmente nei confronti del creditare al fine di rafforzarne l’aspettativa connessa al­l’esatto adempimento di un’ obbligazione altrui ed il cui peso economico resta in capo al debitore principale: si attua, cosi, un collegamento funzionale fra obbligazione di garanzia e obbligazione principale. Con ciò il creditore vede aumentata la possibilità di conseguire – sia pure tramite un soggetto diverso – il risultato utile perseguito con la prestazione cui è tenuto l’originario debitore.

Rispetto alla garanzia, come si è visto, il creditore può avere diversi ed autonomi interessi, connessi al «debito» ed alla «responsabilità», che il terzo può realizzare assumendo un’ obbligazione variamente sensibile alla finalità perseguita. L’interesse ad avere uno o piu soggetti tenuti a prestazioni idonee a realizzare, alla scadenza dell’obbligazione, un risul­tato sostanzialmente identico, è diverso da quello di potere assoggettare ad esecuzione forzata uno o piu patrimoni qua­lora il debitore – principale o in garanzia – non adempia puntualmente.

La nuova opzione legislativa ha accentuato il signifi­cato specifico di tale figura che consentendo al creditore di ottenere il puntuale ed esatto adempimento, indifferentemen­te, dal debitore o dal fideiussore, non impone il rispetto di alcun beneficium ordinis. In ciò è ravvisabile un primo inte­resse del creditore alla garanzia che trova così una propria giustificazione anche prima ed indipendentemente dal verifi­carsi dell’inadempimento: con la fideiussione il garante non si impegna ad adempiere un obbligo che è soltanto «altrui». Con essa, in assenza della previsione del beneficio di escussione, non si dà luogo ad un debito eventuale o ad una responsabilità senza debito: con l’assunzione dell’obbliga­zione fideiussoria si genera un credito attuale che potrà essere fatto valere, a scelta del creditore, in alternativa a quello ga­rantito.

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