La cessione del contratto è un negozio mediante il quale il titolare di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive non ancora eseguite (cedente) sostituisce a sé un terzo (cessionario) col consenso dell’altra parte (ceduto).

La cessione del contratto è una vicenda unitaria nel senso che ciò che si trasferisce è il rapporto contrattuale e più precisamente la posizione contrattuale intesa come complesso di diritti e di o il datore di contratto.

Oltre che come atto, la cessione può essere intesa come vicenda soggettiva del contratto, cioè quale successione a titolo particolare.

La cessione del contratto, talvolta, è disposta direttamente dalla legge (cessione legale): in questo caso non è richiesto alcun accordo tra cedente, cessionario e contraente ceduto.

La cessione del contratto non deve essere confusa con la novazione, la quale comporta l’estinzione del rapporto contrattuale e la costituzione di un nuovo rapporto con un diverso soggetto o con un diverso contenuto. La cessione presuppone invece la permanenza del rapporto, che si trasferisce dal cedente al cessionario.

La cessione del contratto deve essere distinta anche dal contratto per persona da nominare infatti, mentre la persona nominata acquista direttamente la posizione scaturente dal contratto nel caso della cessione questa comporta un acquisto derivativo della posizione già costituitasi in capo al cedente.

Anche se non è disciplinata dalla legge, può ammettersi la figura di una cessione parziale del contratto, figura che non estingue il rapporto, ma si limita solo ad un suo parziale trasferimento ferma restando la titolarità del cedente per la quota non trascritta.

La giurisprudenza e la dottrina prevalente ravvisano nel contratto di cessione un contratto plurilaterale, più in particolare si tratterebbe di un negozio trilaterale in quanto si perfeziona con la necessaria partecipazione di tre soggetti: il cedente, il cessionario e il ceduto. Il consenso del contraente ceduto, occorre precisare, è un elemento costitutivo della cessione e non una semplice adesione all’accordo già intervenuto tra cedente e cessionario.

In giurisprudenza è stato affermato che: ” la cessione del contratto è un negozio trilatero la cui conclusione è la risultante della fusione delle dichiarazioni di volontà e degli interessi del cedente, cessionario e del contraente ceduto”. Con l’espressione “contratto trilatero” si vuole evidenziare la costante fisionomia strutturale del fenomeno della cessione del contratto, che non può, come invece accade nel contratto plurilaterale, ampliare la propria componente soggettiva.

Causa e forma del contratto di cessione

La cessione del contratto è un negozio di alienazione che si caratterizza per il suo oggetto a prescindere da una determinata causa. Pertanto, secondo il Bianca, il contratto di cessione non ha una causa propria, ma si caratterizza per il suo oggetto, assumendo di volta in volta la causa che giustifica l’operazione.

Inoltre, la cessione non richiede di per sè una determinata forma, nella quale può, invece, essa è necessaria in relazione alla natura dei diritti trasferiti (beni immobili) o alla causa della cessione (es. donazione).

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