La situazione soggettiva del partecipante ha caratteristiche complesse in quanto si compone di facoltà ed obblighi che possono raggrupparsi in due categorie principali.

La prima comprende le situazioni che spettano a qualsiasi comunista indipendentemente dal quantum della partecipazione, così come quella di servirsi della cosa comune (art. 1102 c.c.); di disporre e cedere ad altri il godimento della quota (art. 1103 c.c.); di contribuire alle spese (art. 1104 c.c.); di concorrere all’amministrazione (art. 1105 c.c.); di chiedere lo scioglimento e la divisione della cosa comune (art. 1111 c.c.).

La seconda è contraddistinta dalla variabilità quantitativa della partecipazione la cui influenza si riflette, per esempio, sulla misura di contribuzione nelle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune (art. 1104 c.c.) e sulla formazione della maggioranza assembleare (artt. 1105 e 1108 1° co. c.c.). Tale categoria ha carattere solo eventuale stante la presunzione di eguaglianza delle quota di cui all’art. 1101 c.c. In realtà siffatta presunzione ha funzione meramente residuale, nel senso che è applicabile solo in mancanza di diversa ripartizione.

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