Il contratto concluso in stato di pericolo costituisce una delle due ipotesi di contratto rescindibile.

La rescissione è un rimedio che l’ordinamento prevede per la parte che abbia contrattato a condizioni inique per sottrarre sè o altri da pericolo attuale di un danno grave alla persona.

I presupposti necessari per rescindere il contratto sono:

lo stato di pericolo: cioè la minaccia di un danno grave alla persona del contraente o di altri. Ai fini della rescissione non ha importanza che il pericolo sia reale, anche il pericolo putativo è, infatti, idoneo a menomare la libertà di contrattazione del soggetto. Sempre ai fini della rescissione non ha importanza della parte si sia immessa volontariamente nella situazione di pericolo nè ha importanza che il pregiudizio non sia altrimenti evitabile. Ciò dunque a differenza della norma in tema di responsabilità extracontrattuale, qui non si pone una comparazione tra l’interesse alla salvezza dell’autore del fatto dannoso e l’interesse sacrificato dal comportamento necessitato. Non si tratta di giustificare obiettivamente la condotta lesiva del soggetto ma di prendere atto che il soggetto non era in grado di negoziare un contenuto equo del contratto. Il codice civile prevede, infatti, lo stato di pericolo o di necessità, anche, in tema di responsabilità extracontrattuale all’articolo 2045. Il principio sancito dall’articolo 2045 coincide con quello previsto dall’articolo 54 del codice penale, ma mentre nel diritto penale la sua presenza esclude del tutto la punibilità del’agente, il diritto civile pur escludendo una responsabilità per fatto illecito, comunque pone a carico dell’autore dell’evento lesivo l’obbligo di corrispondere al danneggiato un equo ristoro patrimoniale.

L’iniquità delle condizioni: a cui il contraente ha dovuto soggiacere. Per iniquità si intende una sproporzione tra il valore delle prestazioni.

La conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui che ha tratto vantaggio. Tale conoscenza significa, in definitiva che la controparte approfitta della menomata libertà di negoziazione del contraente in pericolo per lucrare vantaggi obiettivamente ingiustificati.

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