Efficacia e Validità del contratto

L’efficacia è una nozione distinta rispetto a quella di validità.

La validità indica la regolarità del contratto; il contratto valido è il contratto che risponde alle prescrizioni legali che lo disciplinano.

L’efficacia del contratto attiene, invece, all’attitudine dell’atto a produrre i suoi effetti.

I due concetti devono, pertanto, essere tenuti ben distinti l’uno dall’altro.

L’atto valido è, per lo più, anche efficace: è normale, infatti, che il contratto legalmente regolare sia idoneo a produrre suoi effetti. Tuttavia, pur essendo valido il contratto può essere provvisoriamente inefficace. L’inefficacia di un atto valido è, invece, la conseguenza dell’ apposizione di una condizione sospensiva o di un termine iniziale.

Inversamente non è detto che un atto invalido sia anche inefficace. L’invalidità non comporta sempre l’inefficacia del contratto; al riguardo, occorre distinguere tra: nullità e annullabilità.

a) Infatti, mentre il contratto nullo è definitivamente inefficace;

b) il contratto annullabile, invece, è efficace, cioè produttivo dei suoi effetti, fino a quando non intervenga un’eventuale sentenza di annullamento.

Gli effetti contrattuali come effetti prodotti dal contratto

Gli effetti contrattuali, come già detto, sono gli effetti prodotti dal contratto.

Effetti contrattuali sono anche quelli integrativi in quanto tali effetti, conformi alla legge o ad altre fonti esterne, concorrono a disciplinare un rapporto che ha le contratto la sua fattispecie costitutiva (e normalmente la sua primaria fonte regolatrice).

Talvolta, gli effetti del contratto possono richiedere altri presupposti, ad esempio autorizzazioni, ma si tratta di fattori che assumono un ruolo accessorio rispetto all’atto di autonomia privata.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento