La regola della relatività del contratto non riguarda l’efficacia riflessa, la quale si specifica nella rilevanza esterna e nella opponibilità.

RILEVANZA ESTERNA: si manifesta nella tutela dei diritti contrattuali nei confronti della generalità dei consociati (erga omnes). Questa efficacia si ravvisa nei contratti di alienazione della proprietà e di altri diritti reali, quali contratti che trasferiscono diritti assoluti esperibili verso tutti e oggetto di rispetto da parte della comunità. Ad esempio, chi acquista la proprietà di un bene vuole conseguire una posizione giuridica valevole verso la generalità dei consociati.

Non sono previsti dei requisiti particolari di rilevanza e esterna del contratto, in quanto, chiunque può far valere verso i terzi o verso le parti un diritto avente a presupposto un determinato contratto. Piuttosto, occorre dare la prova di questo, appunto in applicazione del principio che secondo il quale chi vuole far valere un diritto deve provare il fatto che costituisce il fondamento.

Quindi, mentre la legge non richiede particolari requisiti di rilevanza esterna, richiede determinati requisiti di opponibilità.

OPPONIBILITA’: prevalenza del titolo contrattuale di acquisto sul titolo vantato dal terzo. Il contratto di alienazione può determinare tra ipotesi di conflitto:

  • Conflitto con i terzi titolari
  • Conflitto con i terzi aventi causa
  • Conflitto con i creditori dell’alienante

Conflitto con i terzi titolari = terzi titolari sono:

  • Titolari anteriori che non risultano avere trasmesso il diritto né all’alienante né ai suoi danti causa. Es.: l’alienante vende un bene rubato o un immobile altrui approfittando di un’ omonimia con il vero proprietario. L’ acquirente entra in conflitto con chi assume di non avere mai dismesso di suo diritto.
  • Titolari anteriori che risultano avere trasmesso il diritto all’ alienante o a uno dei suoi autori, in base ad un titolo invalido, inefficace o risoluto. Ad esempio, una donazione nulla. Se il donatario vende il bene, il compratore entra in conflitto con il donante il quale assume di avere conservato il suo diritto stante la nullità della donazione.
  • Coloro che hanno acquistato il diritto a titolo originario in pregiudizio dell’ alienante o dei suoi autori esempio, l’ alienante dispone di un bene che è stato usucapito da un terzo. Il conflitto sorge tra acquirente e proprietario per usucapione.

Conflitto con i terzi aventi causa = il conflitto si determina quando il titolare aliena successivamente a più persone lo stesso diritto; ma il conflitto si determina anche quando il titolare si obbliga successivamente verso più persone ad alienare lo stesso bene. Il conflitto non si pone tra i diritti, ma tra gli atti e in particolare tali atti in quanto programmano vicende giuridiche in tutto o in parte incompatibili.

Conflitto con i terzi creditori = terzi creditori sono coloro che hanno diritti di credito nei confronti di una parte. Il contratto di alienazione è in conflitto con i creditori dell’alienante che intendono esercitare la loro garanzia patrimoniale sul bene alienato. Il contratto è opponibile ai creditori dell’alienante quando il conflitto è risolto a favore dell’acquirente, cioè quando i creditori non possono esercitare la loro garanzia patrimoniale sul diritto che, a seguito del contratto, è uscito dal patrimonio dell’alienante.

Requisiti dell’opponibilità sono:

  • Per i contratti mobiliari è la consegna: chi acquista un mobile conseguendone in buona fede il possesso può opporre il suo acquisto sia ai terzi titolari, sia ai terzi aventi causa. Rispetto ai terzi creditori è sufficiente l’atto di data certa.
  • Per i contratti aventi ad oggetto diritti di credito è la notificazione, la quale risolve il conflitto con gli altri aventi causa, ma non rende opponibile l’acquisto al vero titolare del diritto.
  • Che i contratti immobiliari è la trascrizione sugli appositi registri, la quale si realizza attraverso un autonomo sistema di pubblicità degli atti immobiliari.
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