Can 333 §1. Il Romano Pontefice, in forza del suo ufficio, ha potestà non solo sulla Chiesa universale, ma ottiene anche il primato della potestà ordinaria su tutte le Chiese particolari e i loro raggruppamenti; con tale primato viene contemporaneamente rafforzata e garantita la potestà propria, ordinaria e immediata che i Vescovi hanno sulle Chiese particolari affidate alla loro cura. §2. Il Romano Pontefice, nell’adempimento dell’ufficio di supremo Pastore della Chiesa, è sempre congiunto nella comunione con gli altri Vescovi e anzi con tutta la Chiesa; tuttavia egli ha il diritto di determinare, secondo le necessità della Chiesa, il modo, sia personale sia collegiale, di esercitare tale ufficio. §3. Non si dà appello né ricorso contro la sentenza o il decreto del Romano Pontefice.

Plenitudo potestatis: suprema potestà pontificia, potere che riunisce i 3 singoli poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario), ogni atto di autorità deriva dalla plenitudo potestatis del Pontefice. Per comprendere le diversità di funzioni si fa ricorso a caratteristiche oggettive:

· Attività amministrativa: per il suo carattere di immediatezza nella realizzazione dell’interesse dell’ordinamento cioè seguire il fine della Chiesa; primaria et in causa propria.

· Attività giudiziaria: secondaria e sostitutiva.

· Attività legislativa: si pone come attività generale.

Il Pontefice, possessore della plenitudo potestatis, può volere che la sua volontà abbia diversa forza e cioè può dare diversa intensità al suo volere; può attribuire una diversa qualificazione agli atti da essa promanati e cioè uno specifico regime per il loro reciproco condizionamento di validità.

Vacanza sede apostolica: mancando il Pontefice il sistema non deve e non può svolgere la dinamica della sua funzionalità per la salus animarum. Il sistema continua ma il governo è paralizzato per quanto riguarda l’attività degli organi. Il Collegio dei Cardinali può svolgere atti ordinari o indilazionabili ma non può operare per quanto riguarda gli atti di competenza del Pontefice mentre era in vita.

Elezione del pontefice: la potestas risulta incorporata nella persona del Pontefice e non può essere trasferita dopo la sua morte ma dev’essere nuovamente incorporata nella persona del suo successore. Per l’elezione del Pontefice si devono rispettare determinate regole. Il Collegio si riunisce nel Conclave (luogo chiuso a chiave), i cardinali non si devono allontanare dalla Città del Vaticano e sono alloggiati in appositi uffici, i cardinali non possono comunicare con persone estranee al Conclave inoltre se si fanno tramite di veti o interferenze è prevista la scomunica. Il Conclave viene convocato dal Cardinale Decano per la data decisa che deve essere compresa tra il 15° giorno e il 20° giorno successivi alla vacanza delle sede apostolica che si determina con la morte o la rinunzia del Pontefice. L’elezione del Pontefice si concretizza nel rispetto della forma prevista dalla costituzione (votazione segreta che deve raggiungere la maggioranza dei 2/3 per un massimo di 34 votazioni). Se dopo tale numero massimo manca l’elezione del Pontefice si procederà con il ballottaggio tra i Cardinali che hanno raggiunto il maggior numero di suffragio nello scrutinio precedente i quali perderanno l’elettorato attivo. L’elezione deve essere integrata dall’accettazione.

Presupposti per essere eletto Pontefice:

· Sesso maschile

· Deve essere Vescovo

· Chi ha ricevuto il battesimo

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento