Il giudizio di ottemperanza deve essere proposto con ricorso nelle forme ordinarie, dovendo quindi essere notificato all’amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio di merito (art. 114 co. 1). La diffida a provvedere diretta all’amministrazione non viene considerata necessaria dal codice. Il ricorso non è soggetto a termini di decadenza, potendo essere proposto fino a quando non sia prescritto il diritto all’esecuzione della sentenza (dieci anni).

Il processo si svolge secondo le regole generali del giudizio di cognizione (art. 38), con la peculiarità che è soggetto alla procedura camerale. Nel corso del giudizio, peraltro, il ricorrente deve depositare una copia autenticata della sentenza di cui chiede l’esecuzione, con l’eventuale prova del passaggio in giudicato (co. 2). Il giudice si pronuncia sul ricorso sempre con una sentenza in forma semplificata (co. 3).

Con riferimento alla competenza, occorre operare una distinzione (art. 113):

  • se si tratta dell’esecuzione di una sentenza amministrativa, la competenza è del giudice che ha pronunciato la sentenza (co. 1);
  • se si tratta dell’esecuzione di una sentenza civile o di quella di un altro giudice speciale diverso da quello amministrativo, la competenza è del Tar nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire (co. 2).

Nei confronti delle decisioni assunte dal Tar in sede di ottemperanza sono ammessi l’appello al Consiglio di Stato e gli altri mezzi di impugnazione previsti dall’art. 91. Prima del codice il Consiglio di Stato (sent. n. 2 del 1980) tendeva ad escludere l’ammissibilità del gravame rispetto alle pronunce che fossero meramente attuative del giudicato, mentre la ammetteva per le pronunce relative ai profili non disciplinati puntualmente dalla sentenza passata in giudicato. Il codice non dispone nulla in proposito (art. 114 co. 8), ma estende all’impugnazione delle pronunce del giudice dell’ottemperanza la stessa disciplina prevista per il giudizio di ottemperanza (co. 9).

Contro la decisione del Consiglio di Stato è ammesso il ricorso in cassazione per violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa. Si tratta comunque di ipotesi di giurisdizione di merito, motivo per cui il giudice può esercitare poteri sostitutivi nei confronti dell’amministrazione, non incontrando limiti neppure nella discrezionalità amministrativa.

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