Il rimedio dell’opposizione di terzo, introdotta nel processo amministrativo dalla sent. n. 177 del 1995 della Corte costituzionale, è stata disciplinata per la prima volta dagli artt. 108 e 109. Il codice prevede due ipotesi di opposizione di terzo (art. 108):

  • opposizione di terzo ordinaria, attraverso cui un terzo titolare di una posizione autonoma e incompatibile, può porre in discussione una sentenza passata in giudicato che pregiudichi i suoi diritti e che sia stata pronunciata in un giudizio cui sia rimasto estraneo (co. 1). Si fa in questo caso riferimento ai terzi ai quali non sia opponibile il giudicato che siano titolari di una posizione giuridica non dipendente da quella delle parti in causa.

La giurisprudenza ha riconosciuto il rimedio dell’opposizione anche a terzi che vantino una pretesa autonoma, qualificabile come interesse legittimo, incompatibile con quella riconosciuta nella sentenza. Tale interpretazione, pur comportando una notevole estensione dell’ambito dell’istituto, sembra l’unica soluzione possibile per riconoscere margini di tutela a soggetti che altrimenti ne risulterebbero completamente privi;

  • opposizione di terzo revocatoria, attraverso la quale gli aventi causa o i creditori di una delle parti possono porre in discussione una sentenza che sia il risultato di collusione o di dolo ai loro danni (co. 2).

Prima del codice la giurisprudenza amministrativa aveva ammesso che la legittimazione a proporre l’opposizione di terzo dovesse riconoscersi anche al controinteressato pretermesso. Il codice non considera tale soggetto, ma la logica dell’istituto impone senz’altro di riconoscere anche ad esso la possibilità proporre opposizione.

L’opposizione di terzo deve essere proposta davanti al medesimo giudice che ha emesso la sentenza (art. 109 co. 1). Tale soluzione comporta la possibilità che una stessa sentenza di un Tar sia oggetto, su iniziativa delle parti, di appello al Consiglio di Stato e, su iniziativa del terzo, di opposizione di terzo. Per evitare la pendenza di due gravami diversi, il codice afferma il principio della prevalenza del gravame ordinario (co. 2):

  • se è già stato proposto appello, il terzo deve introdurre la sua domanda intervenendo nel giudizio di appello (intervento principale);
  • se è già stata fatta opposizione, al momento dell’appello il giudice dell’opposizione deve fissare un termine al terzo per intervenire nel giudizio di appello e l’opposizione diventa improcedibile.
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