Il codice di procedura civile disciplina il procedimento di ingiunzione (artt. 633 ss.). L’estensione della giurisdizione esclusiva ha recentemente comportato l’esigenza di ammettere pronunce di questo tipo anche nel processo amministrativo. La lacuna è stata quindi colmata dalla l. n. 205 del 2000, che ha introdotto una disciplina specifica per le ingiunzioni nel processo amministrativo, a garanzia dei diritti soggettivi di natura patrimoniale nelle vertenze devolute alla giurisdizione esclusiva. L’art. 118 ha confermato l’istituto del decreto ingiuntivo, ammettendolo nel processo amministrativo nei casi previsti dagli artt. 633 ss. Il decreto ingiuntivo, quindi, può essere richiesto da cui sia creditore di una somma liquida di denaro o da chi abbia diritto alla consegna di una determinata quantità di cose fungibili o di cose mobili determinate, a patto che fornisca del suo credito un’idonea prova scritta:

  • il ricorso deve essere depositato presso il Tar competente e su di esso si pronuncia con decreto il Presidente del Tar o un magistrato da lui delegato;
  • il decreto, unitamente al ricorso, deve essere notificato dalla parte al debitore;
  • il debitore può instaurare contro il decreto un giudizio di opposizione, da proporsi con ricorso al medesimo Tar e da notificare alla controparte nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla notifica del decreto stesso.

L’importanza pratica del decreto ingiuntivo nel processo amministrativo è stata circoscritta dalla Corte costituzionale (sent. 204 del 2004), che ha limitato l’ambito della giurisdizione esclusiva rispetto alle vertenze di ordine meramente patrimoniale (es. servizi pubblici).

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