L’art. 21 septies della LPA statuisce che il provvedimento amministrativo è nullo:

  • nei casi espressamente previsti dalla legge: diversamente da quanto dispone l’art. 1418 co. 1 c.c., infatti, il contrasto con le disposizioni di legge inderogabili non è sufficiente a determinare la nullità di un atto amministrativo, risultando invece necessario che la legge preveda espressamente che la violazione di una legge abbia per conseguenza la nullità
  • se mancano gli elementi essenziali, individuabili facendo riferimento all’art. 1325 c.c.:
    • sotto il profilo del soggetto, sono considerati nulli:
      • gli atti il cui autore non sia identificabile (es. inesistenza della firma);
      • gli atti posti in essere da soggetti al di fuori dell’esercizio delle loro funzioni pubbliche o da organi i cui titolari siano in carica oltre il termine per mancanza di rinnovo;
      • gli atti affetti da incompetenza assoluta, in quanto emanati da organi appartenenti ad apparati organizzativi privi di qualsiasi potere amministrativo o comunque privi di poteri amministrativi nella materia a cui afferisce l’atto;
      • gli atti emanati in mancanza dei presupposti per l’esercizio del potere amministrativo (carenza di potere in concreto);
  • sotto il profilo dell’oggetto, sono considerati nulli gli atti amministrativi aventi oggetto inesistente, indeterminato e indeterminabile o inidoneo;
  • sotto il profilo della forma, sono considerati nulli gli atti amministrativi che mancano della forma considerata essenziale, che non necessariamente è quella scritta;
  • sotto il profilo del contenuto, sono considerati nulli gli atti amministrativi il cui contenuto è inidoneo, illecito, indeterminato e indeterminabile;
  • sotto il profilo della causa, si discute se essa si risolva nello specifico interesse pubblico da perseguire, con la conseguenza che la sua mancanza si risolverebbe in illegittimità per eccesso di potere;
  • se è viziato da difetto assoluto di attribuzione (incompetenza assoluta);
  • se è adottato in violazione o elusione del giudicato, ossia se risulta diverso da quello che l’amministrazione sarebbe stata tenuta ad adottare (mancata ottemperanza alle sentenze).

Dato che l’atto nullo è privo di efficacia giuridica, l’attività esecutiva di tale atto deve essere trattata come un’attività non giustificata da un pubblico potere. Non risulta tuttavia necessario eliminare l’atto nullo, essendo sufficiente che ne sia dichiarata la nullità con un’azione (c.d. dichiarazione di nullità) che presenta tre principali caratteristiche:

  • può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse;
  • non si prescrive;
  • può essere rilevata di ufficio.
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